Succede spesso che i carichi di lavoro dei docenti superino il limite delle otto ore giornaliere. Ovviamente non parliamo del lavoro che i docenti si portano a casa, ma piuttosto degli impegni scolastici successivi all’orario di lezione, tra cui i consigli di classe, i collegi dei docenti e i colloqui con le famiglie
di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 28.4.2013
Infatti può
capitare che dopo una mattinata di cinque ore continuative di lezione, un
docente si trovi ad affrontare 5 ore di consigli di classe, oppure 4 ore di
collegio dei docenti o ancora 6 ore di colloqui con i genitori.
Esistono casi, fatti notare da alcuni docenti, che dopo una mattinata piena, di lezioni svolte in classe, si trovano a dovere affrontare, nel caso di scuole secondarie di secondo grado, i colloqui del biennio, predisposti dalle ore 14 alle ore 17, e di seguito quelli del triennio dalle ore 17 alle ore 20.
Esistono casi, fatti notare da alcuni docenti, che dopo una mattinata piena, di lezioni svolte in classe, si trovano a dovere affrontare, nel caso di scuole secondarie di secondo grado, i colloqui del biennio, predisposti dalle ore 14 alle ore 17, e di seguito quelli del triennio dalle ore 17 alle ore 20.
In questo ultimo
caso, se si facesse il conto delle ore giornaliere, che un docente sia del
biennio che del triennio, svolgerebbe, si arriverebbe a conteggiarne
addirittura 11 ore di lavoro giornaliero. Ma tutto questo è legittimo? Come si
può difendere il docente sottoposto a questi carichi eccessivi di lavoro
giornaliero? Per dare una risposta a questi interrogativi, bisogna ricordare
che, il contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola non specifica per
i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero, mentre lo
stabilisce, in 9 ore giornaliere, per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario.
Questo comunque non
significa che il dirigente scolastico può pretendere dal docente carichi di
lavoro giornalieri superiori alle 8 ore. Infatti questo limite massimo delle
otto ore di lavoro giornaliero è stato ribadito da alcune sentenze della Corte
di Cassazione, come per esempio la sentenza n. 15419 del 4 dicembre 2000.
D’altronde è scritto nella nostra Costituzione, precisamente all’art. 36 comma
2, in cui si dispone che la durata massima della giornata lavorativa è fissata
dalla legge. È importante fissare l’attenzione sul fatto che nella nostra
Costituzione si parla di durata massima giornaliera e non di durata
settimanale. Ma quale è la legge che parla della durata massima giornaliera
lavorativa? Si tratta del Regio Decreto Legge n. 692 del 1923, che stabilisce
l’orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell’orario
normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale
ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell’art. 2108 del
Codice civile va retribuito in misura maggiorata di almeno il 10% rispetto al
lavoro ordinario.
È utile sapere
anche che per i docenti l’orario massimo di lavoro giornaliero deve essere
fissato, ai sensi dell’art.10 comma 4 della legge 297/94, dai criteri definiti
dal Consiglio d’Istituto e dai pareri espressi dal Collegio dei docenti come
previsto sempre dalla legge 297/94 all’ art. 7, comma 2, lettera b. Bisogna
anche dire che l’organizzazione dell’orario di lavoro e quindi anche la
questione dell’orario massimo di lavoro giornaliero rientra nella
contrattazione d’istituto ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera h , del CCNL
2006-2009. A tale proposito i dirigenti scolastici, dal loro punto di vista,
contestano le norme su citate, sostenendo due cose: la prima è che, la durata
massima giornaliera è stata superata da norme più recenti che parlano di durata
massima settimanale dell’orario di servizio e quindi non si parla più
dell’orario massimo giornaliero, la seconda è che, sull’organizzazione del
lavoro e quindi anche sull’orario di servizio giornaliero è il dirigente
scolastico che decide, come previsto, a loro modo di vedere, dalla legge
150/2009, e non è materia contrattuale d’Istituto ai sensi dell’art.6 comma 2
lettera h del CCNL 2006-2009.
Rimane sempre
ineludibile e oggettivamente incontestabile, il fatto che, all’art. 36 della
nostra Costituzione è scritto quanto segue : “la durata massima della giornata
lavorativa è fissata dalla legge dello Stato”. Per cui rimane dimostrato che il
DS non può pretendere dal docente carichi di lavoro giornalieri superiori alle
8 ore.
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