inviata da ReteScuole
1. Qual è la normativa vigente a proposito di dimensionamento scolastico?
- Decreto Interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997
- Decreto Presidente della Repubblica n. 233 del 18 luglio 1998
- Decreto Ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998
DPR 20 marzo 2009, n. 81, art. 1
Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome...
1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.
3. Il nuovo regolamento è stato emanato?
Il nuovo regolamento non è stato emanato perché in sede di Conferenza unificata non è stata raggiunta l'intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Perché non è stata raggiunta l'intesa?
Comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il ministro per i rapporti con le regioni, promuovono entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
Comma 4, lettera f-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato il comma 4, lettera f-ter, del decreto-legge ..... costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.
L'intesa quindi non è stata raggiunta perché avrebbe dovuto fare riferimento a una norma incostituzionale.
5. Ricapitoliamo
L'intesa non c'è. Senza intesa non può esserci il nuovo regolamento. In assenza del nuovo regolamento continua valere la normativa vigente.
6. Ci sono novità?
Art. 19, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 111 del 15 luglio 2011
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
7. Cosa ha scritto il MIUR a proposito delle novità?
Nota MIUR n. 5889 del 13 luglio 2011
Tra le varie disposizioni, particolarmente delicata è quella relativa alla aggregazione in istituti comprensivi (art. 19, comma 4) delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado (con contestuale cessazione delle scuole autonome costituite separatamente da circoli didattici e scuole di I grado) perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009.
Ne consegue pertanto, che fino a quanto non verranno attivati gli opportuni confronti e interlocuzioni in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, nessun intervento o aggregazione di istituti potrà essere disposto.
8. Cosa pensano le Regioni delle novità?
Le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, commi 4 e 5 del D.L. n.98/2011, convertito in Legge n. 111/2011.
9. Per concludere
L'art. 19, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 98 ...... modifica criteri e parametri che possono essere modificati esclusivamente dal regolamento, per ora inesistente, previsto dall’art. 1, comma 1, del DPR 20 marzo 2009, n. 81.
10. Una proposta di delibera per i Consigli di circolo o di istituto
All’Ufficio rete scolastica del Comune di …..
Al Sindaco del Comune di ….
All’Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di …….
Il Consiglio di circolo/di istituto dell’IC/della DD/ del CD/ della SM ………
Vista la richiesta di parere sulla proposta di dimensionamento scolastico relativo all’a.s. 2011/2012 formulata da codesta amministrazione comunale
Visto l’art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009
Visto il DI n. 176 del 15 marzo 1997
Visto il DPR 18 giugno 1998, n. 233
Visto il DM n. 331 del 24 luglio 2008
Visto l’art. 19, commi 4 e 5 del decreto legge n. 98 del luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011
Vista la nota MIUR n. 5889 del 13 luglio 2011
Considerato che il decreto interministeriale, avente natura regolamentare, previsto dal DPR 20 marzo 2009, art. 1, comma 1 non è ancora stato emanato
Considerato che il DPR 20 marzo 2009, art. 1, comma 3 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, vale a dire il DM n. 176 del 15 marzo 1997, il DPR 18 giugno 1998, n. 233 e il DM n. 331 del 24 luglio 2008
Considerato che questo/a IC/DD/CD/SM rispetta la normativa vigente relativa al dimensionamento scolastico
Considerato che la proposta di dimensionamento scolastico è stata formulata nel rispetto delle norme introdotte dall’art. 19, commi 4 e 5 del decreto legge n. 98 del luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011
Ritenute tali norme in contrasto con quelle vigenti
esprime parere contrario alla proposta di dimensionamento scolastico relativo all’a.s. 2011/2012 formulata da codesta amministrazione.
In attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 4 e 5 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, posta dalle Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia, invita codesta amministrazione comunale a non procedere al dimensionamento scolastico per l'a.s. 2011/2012.
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