Allo studio del CNPI la bozza di decreto per la costituzione delle nuove classi di concorso che dovrebbero essere attivate dall’a.s. 2013/14.
Analizziamo le norme transitorie, cioè quelle che definiscono il destino dei docenti a tempo determinato in servizio su classi di concorso che confluiranno in ambiti più ampi e la futura composizione delle graduatorie ad esaurimento. Proponiamo, in attesa dell’approvazione definitiva, le tabelle delle nuove classi di concorso...
Si tratta dell’art. 4
Salvaguardia docenti a tempo indeterminato
Il comma 1 "1. I docenti con incarico a tempo indeterminato
attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente
decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e
cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno
diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia
di percorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 17
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."
Il comma 1 prevede che “i docenti con incarico a tempo indeterminato
attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente
decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e
cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno
diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia
di percorso”. Si tratta di una norma di salvaguardia, reiteratamente
sollecitata dal CNPI nell’ambito dei pareri sul precedente schema di
regolamento, atta a tutelare le situazioni venutesi a creare in seguito
alla stagione delle sperimentazioni degli anni 90, nell’ambito delle
quali determinati insegnamenti erano assegnati a classi di concorso
atipiche. Si fa presente che dette atipicità non furono, comunque,
accolte a ordinamento nell’ambito del successivo DM 39/1998, e dunque si
configurano come “eccezioni” dovute a ipotesi di lavoro esperite nei
vari decreti di sperimentazione ovvero a particolari caratteristiche di
docenti presenti nelle istituzioni richiedenti. Ovviamente,
l’esaurimento di dette sperimentazioni fa venir meno le predette
condizioni, ma appare utile tutelare le persone che hanno maturato
determinate esperienze, consentendo loro la prosecuzione dell’attività.
E’ stata introdotto, inoltre, un riferimento esplicito all’articolo 14,
comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale detta
particolari disposizioni al fine di ottimizzare l’utilizzo dei docenti
risultanti in esubero, al fine di sottolineare la neutralità del decreto
rispetto ai risultati a oggi conseguiti.
Graduatorie ad esaurimento
comma 2. "I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le
classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui
all’articolo 401 del Testo Unico, come trasformate dall’articolo 1 comma
605 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, conservano il diritto a permanervi. All’atto
dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 e successive modificazioni, le predette graduatorie sono
accorpate sulla base degli allegati B e D al presente decreto. I codici
di cui al DM 39/1998 sono integralmente sostituiti dai codici e dai
sottocodici di cui agli allegati B e D al presente decreto. Con decreto
del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le modalità di accorpamento,
rispettando la divisione in fasce prevista dalla normativa vigente,
delle graduatorie ad esaurimento e le modalità di compilazione delle
graduatorie di cui al comma 10."
Il comma 2 disciplina l’accorpamento, all’atto dell’aggiornamento
previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e
successive modificazioni, delle graduatorie permanenti. Si sottolinea,
sotto tale aspetto, che nulla nella normativa collega le attuali
graduatorie con i previgenti codici e che gli interventi normativi che
ne hanno disciplinato la configurazione1 ne hanno altresì sancito, fermo
restando il loro carattere ad esaurimento, la dinamicità, anche a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 7 febbraio 2011.
Se infatti risulta “chiuso” l’accesso alle predette graduatorie, il
sistema, per chi vi partecipa, è “mobile”, prevedendo tanto la
possibilità di aggiornare i punteggi, quanto di trasferirsi da una
provincia a un’altra a scadenze regolari. Il comma in oggetto rinvia la
norma di dettaglio ad apposito Decreto Ministeriale, ai sensi della
norma istitutiva delle graduatorie “ex permanenti”, limitandosi a
ribadire la strutturazione ivi stabilita in fasce delle medesime, anche
al fine di tutelare il patrimonio giuridico acquisito dei “contendenti”.
Graduatorie di istituto
comma 3." Le graduatorie di cui all’articolo 4, comma 7 della legge 3
maggio 1999, n. 124 sono compilate sulla base degli accorpamenti di cui
al comma 2. L’iscrizione alla terza fascia è riservata, in base ai
relativi sottocodici, ai soggetti che, all’atto dell’entrata in vigore
del presente decreto, sono in possesso del titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
comma 4. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le
modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 3 dei soggetti
abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 del presente decreto."
Il comma 3 disciplina, in analogia col comma 2, l’accorpamento delle
graduatorie di istituto, stabilendo norme particolari per la cosiddetta
“terza fascia”, costituita da personale non abilitato.
Il comma 4 stabilisce la necessità di raccordare la disciplina delle
graduatorie di istituto ai futuri abilitati sulle nuove classi di
concorso, più ampie delle precedenti.
comma 5. "A decorrere dall’aggiornamento di cui al comma 2, le
dotazioni organiche del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado sono determinate sulla base dei sottocodici di cui
all’articolo 1, commi 2 e 4. Le dotazioni organiche sono
progressivamente determinate sulla base delle classi di concorso di cui
all’Allegato A e all’allegato C all’esaurirsi delle graduatorie di cui
all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni. Per le classi di concorso di nuova
istituzione, prive di confluenza dalle previgenti classi di concorso, la
determinazione avviene sulla base delle classi di concorso di cui
all’Allegato A e all’Allegato C.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto,
l’organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di
secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di
istruzione liceale, tecnica e professionale.
7. Ai fini della gestione unitaria dell’organico ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e del comma 6 del presente articolo,
il dirigente scolastico, informate le rappresentanze sindacali
unitarie, individua la classe di concorso cui assegnare insegnamenti
attribuibili a due o più classi di concorso così come accorpate dal
presente decreto, evitando la creazione di situazioni di soprannumero"
Il comma 6 prevede, anche ai fini di una più razionale, efficace ed
economica gestione degli organici, il trattamento unitario dell’organico
assegnato a ogni istituzione scolastica. Attualmente, invece,
l’organico risulta separato per percorsi (eredi dei vecchi “ordini”:
dell’istruzione liceale, tecnica e professionale), retaggio quest’ultimo
della vecchia e da tempo obsoleta organizzazione dell’istruzione
secondaria per “ordini” (istruzione liceale, istruzione artistica,
istruzione tecnica, istruzione professionale) e tipologie (gli “istituti
magistrali”, i “licei classici”). Oggi, la diffusione degli Istituti di
istruzione superiore, che vedono la convivenza di diversi percorsi di
istruzione liceale, tecnica, professionale presso un’unica istituzione
scolastica, anche al fine di sottolineare l’equivalenza formativa dei
percorsi e facilitare il passaggio da un percorso all’altro, rendono la
rigida divisione gestionale desueta e foriera di paradossi nella
gestione degli esuberi, dei soprannumeri, degli spezzoni. In questi anni
docenti con incarico a tempo indeterminato sono stati costretti a
trasferirsi nonostante la disponibilità di insegnamenti per la stessa
classe di concorso presso la stessa istituzione scolastica; si sono
moltiplicati inutilmente i così detti spezzoni. Una gestione compatta
dell’organico garantisce, invece, sensibili miglioramenti sotto
l’aspetto qualitativo (continuità didattica, interscambio tra i percorsi
dei docenti, con deciso aumento del bagaglio di esperienze) e
organizzativo, oltre a rispecchiare in prospettiva la configurazione
delle classi di concorso proposte dal presente decreto che supera le
divisioni tra classi di concorso “per i licei”, “per i tecnici” e “per i
professionali” definita dal DM 39/1998.
Il comma 7 affida al Dirigente Scolastico, informate le R.S.U, la
gestione delle cosiddette “atipicità” (classi di concorso aventi titolo
al medesimo insegnamento), ponendo come unico limite l’assenza di
esuberi o soprannumeri. Si tratta di una disposizione in linea con le
norme sulla dirigenza pubblica in generale e con la dirigenza scolastica
in particolare, che chiarisce un terreno di contenzioso.
comma 8. A decorrere dall’aggiornamento di cui al comma 2, le nomine
con contratto a tempo indeterminato, effettuate per scorrimento dalle
graduatorie ad esaurimento accorpate in base a quanto ivi disposto,
hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche
definite ai sensi dei commi 5 e 6, ferme restando le disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81.
9. A decorrere dal primo concorso di cui all’articolo 400 del Testo
Unico espletato successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate
dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili
delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6. Qualora la
classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente
decreto sia articolata in due o più sottocodici, gli aventi titolo
all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai
sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti
gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.
Il comma 8 precisa le modalità di scorrimento finalizzate
all’assunzione a tempo indeterminato delle graduatorie ad esaurimento
alla luce delle innovazioni introdotte, mentre il comma 9 si limita a
precisare l’ambito di assegnazione a seguito di concorsi banditi in base
alle nuove classi di concorso
9. A decorrere dal primo concorso di cui all’articolo 400 del Testo
Unico espletato successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate
dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili
delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6. Qualora la
classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente
decreto sia articolata in due o più sottocodici, gli aventi titolo
all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai
sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti
gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.
10. I docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, all’atto dell’aggiornamento
previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e
successive modificazioni, possono chiedere altresì l’inserimento nelle
graduatorie relative alle classi di concorso ASOST – 01 e ASOST – 02.
Il comma 10 delinea la gestione delle graduatorie delle classi di
concorso, di nuova istituzione, relative al sostegno alle classi ove
siano presenti alunni con disabilità. Detta previsione contempla il
conseguente abbandono della anomala suddivisione degli elenchi degli
insegnanti di sostegno nella secondaria di secondo grado “per aree”,
divisione che non risponde al dettato della Legge 5 febbraio 1992, n.
1041, che si è mostrata foriera di arbitri e contenziosi, poco
funzionale a una corretta e razionale gestione degli organici. Il comma
rispetta le indicazioni in merito date dal Forum delle associazioni per
l’inclusione degli alunni con disabilità, dal CNPI e dal Parlamento2.
comma 11. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono ridefiniti
gli ambiti disciplinari di cui all’articolo 40, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 alla luce della configurazione delle classi di
concorso di cui al presente decreto e dei relativi percorsi di
abilitazione.
Il comma 11 rinvia a successivo decreto la definizione dei c.d.
“ambiti disciplinari” di cui all’articolo 40, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, essendo le disposizioni del Decreto Ministeriale
10 agosto 1998, n. 354 da considerarsi superate sia con riferimento alle
classi di concorso previste dal presente decreto, sia con riferimento
alla cessazione della possibilità di conseguire l’abilitazione
attraverso i concorsi per titoli ed esami. Va inoltre considerato che
l’ampliamento degli insegnamenti collegati alle classi di concorso
previste dal presente decreto rende superflui diversi ambiti
disciplinari.
comma 12. "Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo
3, commi 1 e 3, il possesso del titolo di accesso alle previgenti
classi di concorso, come raggruppate dagli Allegati E ed F al presente
decreto, congiuntamente al possesso degli altri titoli nei casi ivi
previsti, costituisce titolo alla partecipazione alle prove di accesso
ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di
cui rispettivamente agli Allegati A e C. Le suddette prove sono
strutturate al fine di valutare la preparazione dei candidati
sull’intero novero delle discipline oggetto di insegnamento per le
relative classi di concorso."
Il comma 12 stabilisce che, sino al decreto di definizione dei nuovi
percorsi di accesso al tirocinio formativo attivo, il possesso del
titolo di studio di accesso a una delle previgenti classi di concorso,
come raggruppate dagli allegati E ed F consenta di partecipare alle
prove di selezione per l’intera classe di concorso di cui al presente
decreto, disponendo che le relative prove siano strutturate in maniera
tale da verificare il possesso delle necessarie competenze disciplinari
da parte degli aspiranti. Questa disposizione, in analogia con quanto
previsto per i concorsi per titoli ed esami, intende semplificare la
fase di transizione rimettendo ai singoli candidati la preparazione
specifica, in analogia con quanto già si verifica per il reclutamento
nella pubblica amministrazione. Solo per fare un esempio, le competenze
giuridico-economiche previste nei concorsi per il reclutamento dei
dirigenti scolastici non sono rapportate al possesso di uno specifico
titolo di studio. Come già nel caso dei concorsi, si ritiene che le
prove selettive rappresentino un filtro necessario e sufficiente a
garantire l’adeguata preparazione degli aspiranti ammessi ai percorsi di
abilitazione.
Allegato Adefinisce le classi di concorso a cattedra. La prima
colonna elenca i codici, la seconda colonna le denominazioni delle
classi di concorso, la terza colonna gli insegnamenti a ciascuna
assegnati;
Allegato B governa la confluenza delle previgenti classi di concorso
di cui alle tabelle A e D allegate al DM 39/1998, qui accorpate e
identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell’allegato A.
La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’allegato
A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna
identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la
quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della
scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia
risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti
gli insegnamenti previsti dall’allegato A, i medesimi sono stati
ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l’attribuzione di due
o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note che sottopongono
la confluenza a particolari titoli professionali o di studio, oltre a
evidenziare le classi di concorso di nuova istituzione per le quali non
sono previste confluenze;
Allegato C definisce le classi di concorso a posti di insegnante
tecnico-pratico. La prima colonna elenca i codici, la seconda colonna le
denominazioni delle classi di concorso, la terza colonna gli
insegnamenti a ciascuna assegnati
Allegato D governa la confluenza delle previgenti classi di concorso
di cui alla tabella C allegata al DM 39/1998, qui accorpate e
identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell’allegato C.
La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’allegato
A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna
identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la
quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della
scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia
risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti
gli insegnamenti previsti dall’allegato C, i medesimi sono stati
ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l’attribuzione di due
o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note;
Allegato E elenca, per ciascuna classe di concorso di cui
all’Allegato A, le abilitazioni o idoneità di cui alle Tabella A e D
allegate al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi
di cui all’articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i
codici e le denominazioni di cui all’allegato A, la seconda colonna le
abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento
che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all’articolo 400
del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio
aggiuntivi
Allegato F elenca, per ciascuna classe di concorso di cui
all’Allegato C, le abilitazioni o idoneità di cui alla Tabella C
allegata al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi
di cui all’articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i
codici e le denominazioni di cui all’Allegato C, la seconda colonna le
abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento
che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all’articolo 400
del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio
aggiuntivi.
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