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sabato 15 dicembre 2012

Nuove classi di concorso dall’a.s. 2013/14. Come saranno gestiti organici, sovrannumerari e graduatorie precari

Allo studio del CNPI la bozza di decreto per la costituzione delle nuove classi di concorso che dovrebbero essere attivate dall’a.s. 2013/14. 

Analizziamo le norme transitorie, cioè quelle che definiscono il destino dei docenti a tempo determinato in servizio su classi di concorso che confluiranno in ambiti più ampi e la futura composizione delle graduatorie ad esaurimento. Proponiamo, in attesa dell’approvazione definitiva, le tabelle delle nuove classi di concorso...

Si tratta dell’art. 4
Salvaguardia docenti a tempo indeterminato
Il comma 1 "1. I docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."
Il comma 1 prevede che “i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso”. Si tratta di una norma di salvaguardia, reiteratamente sollecitata dal CNPI nell’ambito dei pareri sul precedente schema di regolamento, atta a tutelare le situazioni venutesi a creare in seguito alla stagione delle sperimentazioni degli anni 90, nell’ambito delle quali determinati insegnamenti erano assegnati a classi di concorso atipiche. Si fa presente che dette atipicità non furono, comunque, accolte a ordinamento nell’ambito del successivo DM 39/1998, e dunque si configurano come “eccezioni” dovute a ipotesi di lavoro esperite nei vari decreti di sperimentazione ovvero a particolari caratteristiche di docenti presenti nelle istituzioni richiedenti. Ovviamente, l’esaurimento di dette sperimentazioni fa venir meno le predette condizioni, ma appare utile tutelare le persone che hanno maturato determinate esperienze, consentendo loro la prosecuzione dell’attività. E’ stata introdotto, inoltre, un riferimento esplicito all’articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale detta particolari disposizioni al fine di ottimizzare l’utilizzo dei docenti risultanti in esubero, al fine di sottolineare la neutralità del decreto rispetto ai risultati a oggi conseguiti.
Graduatorie ad esaurimento
comma 2. "I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, come trasformate dall’articolo 1 comma 605 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, conservano il diritto a permanervi. All’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, le predette graduatorie sono accorpate sulla base degli allegati B e D al presente decreto. I codici di cui al DM 39/1998 sono integralmente sostituiti dai codici e dai sottocodici di cui agli allegati B e D al presente decreto. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le modalità di accorpamento, rispettando la divisione in fasce prevista dalla normativa vigente, delle graduatorie ad esaurimento e le modalità di compilazione delle graduatorie di cui al comma 10."
Il comma 2 disciplina l’accorpamento, all’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, delle graduatorie permanenti. Si sottolinea, sotto tale aspetto, che nulla nella normativa collega le attuali graduatorie con i previgenti codici e che gli interventi normativi che ne hanno disciplinato la configurazione1 ne hanno altresì sancito, fermo restando il loro carattere ad esaurimento, la dinamicità, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 7 febbraio 2011. Se infatti risulta “chiuso” l’accesso alle predette graduatorie, il sistema, per chi vi partecipa, è “mobile”, prevedendo tanto la possibilità di aggiornare i punteggi, quanto di trasferirsi da una provincia a un’altra a scadenze regolari. Il comma in oggetto rinvia la norma di dettaglio ad apposito Decreto Ministeriale, ai sensi della norma istitutiva delle graduatorie “ex permanenti”, limitandosi a ribadire la strutturazione ivi stabilita in fasce delle medesime, anche al fine di tutelare il patrimonio giuridico acquisito dei “contendenti”.
Graduatorie di istituto
comma 3." Le graduatorie di cui all’articolo 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono compilate sulla base degli accorpamenti di cui al comma 2. L’iscrizione alla terza fascia è riservata, in base ai relativi sottocodici, ai soggetti che, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
comma 4. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono dettate le modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 3 dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 del presente decreto."
Il comma 3 disciplina, in analogia col comma 2, l’accorpamento delle graduatorie di istituto, stabilendo norme particolari per la cosiddetta “terza fascia”, costituita da personale non abilitato.
Il comma 4 stabilisce la necessità di raccordare la disciplina delle graduatorie di istituto ai futuri abilitati sulle nuove classi di concorso, più ampie delle precedenti.
comma 5. "A decorrere dall’aggiornamento di cui al comma 2, le dotazioni organiche del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sono determinate sulla base dei sottocodici di cui all’articolo 1, commi 2 e 4. Le dotazioni organiche sono progressivamente determinate sulla base delle classi di concorso di cui all’Allegato A e all’allegato C all’esaurirsi delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Per le classi di concorso di nuova istituzione, prive di confluenza dalle previgenti classi di concorso, la determinazione avviene sulla base delle classi di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale.
7. Ai fini della gestione unitaria dell’organico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e del comma 6 del presente articolo, il dirigente scolastico, informate le rappresentanze sindacali unitarie, individua la classe di concorso cui assegnare insegnamenti attribuibili a due o più classi di concorso così come accorpate dal presente decreto, evitando la creazione di situazioni di soprannumero"
Il comma 6 prevede, anche ai fini di una più razionale, efficace ed economica gestione degli organici, il trattamento unitario dell’organico assegnato a ogni istituzione scolastica. Attualmente, invece, l’organico risulta separato per percorsi (eredi dei vecchi “ordini”: dell’istruzione liceale, tecnica e professionale), retaggio quest’ultimo della vecchia e da tempo obsoleta organizzazione dell’istruzione secondaria per “ordini” (istruzione liceale, istruzione artistica, istruzione tecnica, istruzione professionale) e tipologie (gli “istituti magistrali”, i “licei classici”). Oggi, la diffusione degli Istituti di istruzione superiore, che vedono la convivenza di diversi percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale presso un’unica istituzione scolastica, anche al fine di sottolineare l’equivalenza formativa dei percorsi e facilitare il passaggio da un percorso all’altro, rendono la rigida divisione gestionale desueta e foriera di paradossi nella gestione degli esuberi, dei soprannumeri, degli spezzoni. In questi anni docenti con incarico a tempo indeterminato sono stati costretti a trasferirsi nonostante la disponibilità di insegnamenti per la stessa classe di concorso presso la stessa istituzione scolastica; si sono moltiplicati inutilmente i così detti spezzoni. Una gestione compatta dell’organico garantisce, invece, sensibili miglioramenti sotto l’aspetto qualitativo (continuità didattica, interscambio tra i percorsi dei docenti, con deciso aumento del bagaglio di esperienze) e organizzativo, oltre a rispecchiare in prospettiva la configurazione delle classi di concorso proposte dal presente decreto che supera le divisioni tra classi di concorso “per i licei”, “per i tecnici” e “per i professionali” definita dal DM 39/1998.
Il comma 7 affida al Dirigente Scolastico, informate le R.S.U, la gestione delle cosiddette “atipicità” (classi di concorso aventi titolo al medesimo insegnamento), ponendo come unico limite l’assenza di esuberi o soprannumeri. Si tratta di una disposizione in linea con le norme sulla dirigenza pubblica in generale e con la dirigenza scolastica in particolare, che chiarisce un terreno di contenzioso.
comma 8. A decorrere dall’aggiornamento di cui al comma 2, le nomine con contratto a tempo indeterminato, effettuate per scorrimento dalle graduatorie ad esaurimento accorpate in base a quanto ivi disposto, hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6, ferme restando le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
9. A decorrere dal primo concorso di cui all’articolo 400 del Testo Unico espletato successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6. Qualora la classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente decreto sia articolata in due o più sottocodici, gli aventi titolo all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.
Il comma 8 precisa le modalità di scorrimento finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato delle graduatorie ad esaurimento alla luce delle innovazioni introdotte, mentre il comma 9 si limita a precisare l’ambito di assegnazione a seguito di concorsi banditi in base alle nuove classi di concorso
9. A decorrere dal primo concorso di cui all’articolo 400 del Testo Unico espletato successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche definite ai sensi dei commi 5 e 6. Qualora la classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente decreto sia articolata in due o più sottocodici, gli aventi titolo all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.
10. I docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, all’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, possono chiedere altresì l’inserimento nelle graduatorie relative alle classi di concorso ASOST – 01 e ASOST – 02.
Il comma 10 delinea la gestione delle graduatorie delle classi di concorso, di nuova istituzione, relative al sostegno alle classi ove siano presenti alunni con disabilità. Detta previsione contempla il conseguente abbandono della anomala suddivisione degli elenchi degli insegnanti di sostegno nella secondaria di secondo grado “per aree”, divisione che non risponde al dettato della Legge 5 febbraio 1992, n. 1041, che si è mostrata foriera di arbitri e contenziosi, poco funzionale a una corretta e razionale gestione degli organici. Il comma rispetta le indicazioni in merito date dal Forum delle associazioni per l’inclusione degli alunni con disabilità, dal CNPI e dal Parlamento2.
comma 11. Con decreto del Ministro, sentito il Cnpi, sono ridefiniti gli ambiti disciplinari di cui all’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alla luce della configurazione delle classi di concorso di cui al presente decreto e dei relativi percorsi di abilitazione.
Il comma 11 rinvia a successivo decreto la definizione dei c.d. “ambiti disciplinari” di cui all’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, essendo le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 da considerarsi superate sia con riferimento alle classi di concorso previste dal presente decreto, sia con riferimento alla cessazione della possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i concorsi per titoli ed esami. Va inoltre considerato che l’ampliamento degli insegnamenti collegati alle classi di concorso previste dal presente decreto rende superflui diversi ambiti disciplinari.
comma 12. "Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, il possesso del titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli Allegati E ed F al presente decreto, congiuntamente al possesso degli altri titoli nei casi ivi previsti, costituisce titolo alla partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui rispettivamente agli Allegati A e C. Le suddette prove sono strutturate al fine di valutare la preparazione dei candidati sull’intero novero delle discipline oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso."
Il comma 12 stabilisce che, sino al decreto di definizione dei nuovi percorsi di accesso al tirocinio formativo attivo, il possesso del titolo di studio di accesso a una delle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli allegati E ed F consenta di partecipare alle prove di selezione per l’intera classe di concorso di cui al presente decreto, disponendo che le relative prove siano strutturate in maniera tale da verificare il possesso delle necessarie competenze disciplinari da parte degli aspiranti. Questa disposizione, in analogia con quanto previsto per i concorsi per titoli ed esami, intende semplificare la fase di transizione rimettendo ai singoli candidati la preparazione specifica, in analogia con quanto già si verifica per il reclutamento nella pubblica amministrazione. Solo per fare un esempio, le competenze giuridico-economiche previste nei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici non sono rapportate al possesso di uno specifico titolo di studio. Come già nel caso dei concorsi, si ritiene che le prove selettive rappresentino un filtro necessario e sufficiente a garantire l’adeguata preparazione degli aspiranti ammessi ai percorsi di abilitazione.
Allegato Adefinisce le classi di concorso a cattedra. La prima colonna elenca i codici, la seconda colonna le denominazioni delle classi di concorso, la terza colonna gli insegnamenti a ciascuna assegnati;
Allegato B governa la confluenza delle previgenti classi di concorso di cui alle tabelle A e D allegate al DM 39/1998, qui accorpate e identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell’allegato A. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’allegato A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti gli insegnamenti previsti dall’allegato A, i medesimi sono stati ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l’attribuzione di due o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note che sottopongono la confluenza a particolari titoli professionali o di studio, oltre a evidenziare le classi di concorso di nuova istituzione per le quali non sono previste confluenze;
Allegato C definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico. La prima colonna elenca i codici, la seconda colonna le denominazioni delle classi di concorso, la terza colonna gli insegnamenti a ciascuna assegnati
Allegato D governa la confluenza delle previgenti classi di concorso di cui alla tabella C allegata al DM 39/1998, qui accorpate e identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell’allegato C. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’allegato A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti gli insegnamenti previsti dall’allegato C, i medesimi sono stati ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l’attribuzione di due o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note;
Allegato E elenca, per ciascuna classe di concorso di cui all’Allegato A, le abilitazioni o idoneità di cui alle Tabella A e D allegate al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’allegato A, la seconda colonna le abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all’articolo 400 del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio aggiuntivi
Allegato F elenca, per ciascuna classe di concorso di cui all’Allegato C, le abilitazioni o idoneità di cui alla Tabella C allegata al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all’Allegato C, la seconda colonna le abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all’articolo 400 del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio aggiuntivi.

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