Ufficio Stampa Anief -
Il sindacato avverte i
dirigenti che è cessato l’obbligo della non monetizzazione previsto
dalla Spending review e che è approvata la deroga richiesta dall’Anief.
Ma le ferie possono essere prese durante la sospensione delle lezioni.
La nuova norma entra in vigore...
dopo la pubblicazione in gazzetta della
nuova legge di stabilità approvata dal Parlamento (ex cc. 42-43, art.
1).
Ferie coatte ai precari. Con l’approvazione della Legge di Stabilità,
i dirigenti scolastici hanno un’indicazione chiara dal Parlamento: i
giorni di ferie, se non possono essere usufruiti possono essere pagati
dall’amministrazione.
Il dirigente può applicare la nuova normativa a tutti i precari della
scuola, indipendentemente dalla natura del contratto (supplente breve o
a tempo determinato), vista la direttiva 1999/70/CE. La Legge di
Stabilità approvata nelle ultime ore, ultimo atto del Governo Monti,
contiene, infatti, l’attesa esclusione del personale precario – docente e
Ata – che opera nella scuola dall’obbligo imposto ai dipendenti
pubblici con il D.L. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), di fruire
di tutti i giorni di ferie maturati, al fine di evitare
all’amministrazione di indennizzare lo stesso personale al termine della
supplenza. Il disegno di legge n. 5534-bis-B approvato nelle ultime ore
dalla Camera, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio
2013-2015, non lascia adito a dubbi. Nell’approvazione della modifica
apportata all’art. 1, ex comma 43, del Testo A, aggiunge all´articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo:
“il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli
in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie’”.
Da un punto di vista pratico, però, introduce per tutto il personale
l’obbligo di dover prendere le ferie, in deroga al c. 2 art. 19 del CCCN
Scuola, nei periodi di sospensione delle lezioni, nel limite di sei
giorni, norma che, certamente, aprirà un nuovo contenzioso nella scuola.
“Per tutto il personale precario della scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief - si
tornerà, comunque, a poter monetizzare le ferie non godute, come
avveniva prima del 6 luglio scorso. Il nostro sindacato chiede molta
attenzione e buon senso a tutti quei dirigenti scolastici che nelle
ultime settimane hanno applicato la vecchia norma scrupolosamente nei
confronti dei lavoratori assunti per brevi periodi o al termine della
scuola o al 30 giugno 2013, con inviti o ordini di servizio ad usufruire
delle ferie durante i giorni liberi."
In attesa delle circolari applicative che il Miur emanerà nei
prossimi giorni, Anief invita il personale della scuola che ha ricevuto
inviti o ordini di servizio da parte dei dirigenti scolastici a
rivolgersi al sindacato, inviando una mail a ferie@anief.net
o contattando la segreteria nazionale o il referente territoriale per
ricevere istruzioni appropriate a seguito dell’approvazione della nuova
norma.
Il testo approvato, articolo 1:
Ex c. 42 (54). Il personale docente di tutti i gradi di
istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
Ex c. 43 (55). All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente
comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
al personale in questione di fruire delle ferie.
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