Pubblicato
da comitatonogelmini
di Carlo Salmaso
20 gennaio 2013
Il
decreto legislativo 294 del 1997, Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, all'art. 7 comma 2 recita:
Il
collegio dei docenti:
a) ha
potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di...
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e
di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b)
formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio
di circolo o d'istituto.
Inoltre
il CCNL firmato nel 2007 per il personale della scuola all'art. 28 comma 4
recita:
Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima
dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in
forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano,
comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel
quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa
procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.
I
due testi coordinati non dovrebbero lasciar dubbi sul come dovrebbe agire un
D.S. all'inizio di ogni nuovo anno scolastico: sulla base delle proposte degli
organi collegiali, in particolare del Collegio dei Docenti, predispone il piano
delle attività e lo fa deliberare dal Collegio stesso; con la stessa procedura
modifica il piano nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze.
All'inizio
dell'attuale anno scolastico alcuni dirigenti scolastici della provincia di
Padova (che per lo più si riconoscono nell'A.N.P., Associazione Nazionale
Presidi) decidono che questa normativa non debba essere più ritenuta valida, in
quanto, interpretando in senso restrittivo il testo del decreto legislativo
150, il piano delle attività farebbe parte dell'Organizzazione del lavoro solamente
a loro deputata.
Questi
dirigenti decidono quindi di ignorare il CCNL firmato nel 2007 (e decretato
pienamente valido con dichiarazione congiunta Miur - sindacati, lo scorso
agosto), considerandolo scomodo e superato in alcuni suoi aspetti dalla legge
Brunetta, e, in una ricerca di totale autonomia gestionale per quanto riguarda
l'aspetto organizzativo del lavoro del personale scolastico, non riconoscono
nemmeno la validità dell'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 275 del 1999
(Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) che prevede
"Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali".
A
poco valgono i tentativi dei Collegi dei Docenti di opporsi a queste decisioni;
in diverse istituzioni scolastiche i D.S. non recedono e non fanno approvare i
piani delle attività, ma si limitano a comunicarne la stesura da loro
approntata.
Il
12 novembre 2012 i Cobas della Scuola decidono di rivolgersi al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, dott. Jacolino, per segnalare
l'illegittimità della situazione, richiedendo un suo intervento in proposito.
Jacolino,
ritenendo fondate le osservazioni dell'O.S. che sottolineano come il piano
delle attività si muova in un'ottica di programmazione dell'azione didattico -
educativa e non di organizzazione del personale, interviene con i dirigenti
scolastici chiedendo il rispetto della normativa vigente; inoltre garantisce
che si attiverà per "verificare con la direzione generale un eventuale
passaggio istituzionale per l'emanazione di una linea guida in favore di
tutte le istituzioni scolastiche".
In
data 15 gennaio 2013, con nota Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.I. n.621/C1, la dott.
Miola, Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
interviene sull'argomento chiarendo che:
- pur ritenendo la materia di particolare delicatezza, si ritiene che, al riguardo, il decreto Brunetta non sia intervenuto nelle attribuzioni del Collegio dei docenti relative al Piano annuale delle attività.
- Il Piano annuale delle attività si configura come documento che regola gli aspetti organizzativi e didattici dell'istituto scolastico e non semplicemente l'organizzazione razionale delle risorse umane.
- La ratio del d.lgs 150/09, relativamente ai compiti del Dirigente, deve conciliare con una lettura sistematica della normativa vigente che non attribuisce al Dirigente scolastico il potere di compiere un atto unilaterale nell'elaborazione del Piano annuale delle attività. Il Dirigente scolastico, inoltre, deve operare nel rispetto delle competenze degli organi Collegiali, così come stabilito ex art. 16 del DPR 275/99 nonché "predisporre sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività (omissis) deliberato dal collegio dei docenti" ex art 28 comma 4 CCNL.
- Si ritiene quindi invariato il compito deliberativo del Collegio docenti rispetto al Piano delle attività secondo quanto indicato dalla predetta normativa e come ribadito dall'art. 7 del d.lgs 297/94 intitolato "Collegio docenti".
Una
(piccola) lezione di democrazia a chi ritiene che la scuola debba essere
governata come un'azienda, per di più calpestando le leggi dello stato e la contrattazione
nazionale vigente.
Un
segnale da inviare anche a chi, con la proposta di legge 953 ex Aprea, avrebbe
voluto accrescere il potere dei dirigenti scolastici a scapito degli organi
collegiali.
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