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mercoledì 9 gennaio 2013

Legge di stabilità 2013: COMMENTO

Confermato il taglio alla scuola pubblica, all’università e alla ricerca. Il Governo Monti conclude il suo cammino con misure che colpiscono i servizi pubblici e non producono crescita. Tante manovre e nessuna riforma.

da Educazione&Scuola

Il Parlamento ha approvato il 24 dicembre 2012 in via definitiva la legge di stabilità 2013. Si tratta dell’insieme di norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni. Diverse delle norme contenute nella legge riguardano il sistema della conoscenza.
L’impianto della legge, nonostante alcune positive modifiche ottenute dall’impegno della CGIL e della FLC, resta, finalizzato com’è solo al risparmio, per molti aspetti iniquo e ha effetti recessivi...
È un intervento legislativo completamente coerente con la complessiva politica del Governo Monti, segnata da forti iniquità e pesanti invasioni e manomissioni dei contratti di lavoro, in particolare di quelli pubblici.
Questa manovra economica non è in grado, coi suoi effetti recessivi, di favorire lo sviluppo e la crescita, ma continua a colpire, come negli anni precedenti, i servizi pubblici, il lavoro e, con particolare pesantezza, la scuola pubblica, l’università e la ricerca.
Abbiamo ricordato l’impegno della CGIL e della FLC a contrastare queste politiche già all’indomani della presentazione del disegno di legge attraverso la mobilitazione dei lavoratori e con la presentazione di proposte emendative.
Questo impegno ha ottenuto dei risultati:
  • è stato cancellato l’aumento a 24 ore dell’orario di servizio dei docenti della scuola secondaria
  • sono stati ottenuti miglioramenti per quanto riguarda le ricongiunzioni onerose.
Sono risultati importanti per i lavoratori, ma non hanno cambiato il segno complessivo della legge che viaggia nel solco disastroso tracciato dal precedente Governo.
Il nostro giudizio sull’insieme di questa legge di stabilità è negativo.
Le norme della legge che riguardano il sistema della conoscenza sono illustrate e commentate nella scheda allegata.
Siamo impegnati a porre nel dibattito che sia aprirà in vista delle elezioni politiche il tema della difesa di tutto il sistema pubblico della conoscenza.

Comma per comma l’analisi ed il commento della FLC CGIL sugli interventi della legge di stabilità 2013 sul sistema della conoscenza
SCUOLA
Scuole e istituzioni scolastiche italiane all’estero (commi 37, 38 e 39)
Nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri si prevede una riduzione di spesa relativa agli assegni di sede previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro. Conseguenze. Si tratta di un taglio lineare che riduce l’assegno di sede per tutti (ministeriali e scuola) dell’1,5%. Tale riduzione si aggiunge a quanto già disposto dal decreto legge 95/2012 (cd spending review).
Funzioni superiori assistenti amministrativi (commi 44 e 45)
Gli assistenti amministravi che svolgono le funzioni di Direttore dei servizi per l’intero anno scolastico saranno retribuiti direttamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro. La misura del compenso sarà determinata per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell’assistente incaricato.
Conseguenze. Positive per la certezza della retribuzione. Ma certamente negative per l’entità del compenso – che viene ridotto rispetto a quanto stabilito dal contratto – che sarà pari alla differenza fra il livello iniziale del direttore e il livello iniziale dell’assistente amministrativo, arrivando così al paradosso per cui gli assistenti con più anzianità svolgeranno queste funzioni superiori a titolo gratuito. Contro questa ennesima ingiustizia che colpisce i diritti retributivi dei lavoratori della scuola ci batteremo anche nelle sedi legali.
Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi personale docente (commi 46 e 47)
Vengono abrogate le norme che consentivano la retribuzione dei componenti le commissioni del concorso per il personale docente che rinunciavano all’esonero dal servizio e vengono applicate a tutti i concorsi le regole utilizzate per retribuire i commissari del concorso per dirigenti scolastici. Conseguenze. Vengono ridotti i compensi e viene del tutto esclusa la possibilità di esoneri dal servizio per coloro che faranno parte delle commissioni di concorso.
Riduzione Fondo di istituto ( comma 51).
Dal 1 gennaio 2013 il FIS delle scuole è ridotto di 47,5 milioni di euro.
Conseguenze. Si tratta di un ulteriore prelievo a danno del salario accessorio del personale della scuola per compensare la cancellazione della norma sull’aumento dell’orario settimanale di insegnamento a 24 ore. Un altro scippo dei fondi contrattuali dopo il taglio di 350 milioni del Mof avvenuto a seguito dell’accordo siglato in sede Aran da Cisl scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda per ripristinare gli scatti di anzianità a chi li ha maturati nel 2011. Siamo alle solite con una mano si dà e con l’altra si toglie.
Riduzione fondi destinati alla scuola (comma 52)
La norma prevede tagli crescenti al fondo per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituito solo un anno fa dalla legge di stabilità 2012. Tale riduzione è di 83,6 milioni di euro nel 2013; 119,4 nel 2014 e 122,4 a partire dal 2015.
Conseguenze. Anche in questo caso assistiamo al gioco delle tre carte. Solo un anno fa il governo Monti aveva istituito un fondo dove far confluire i risparmi e valorizzare il sistema di istruzione. Adesso questo fondo, finora mai attivato, viene subito ridotto per garantire i saldi di bilancio dopo la cancellazione della norma sulle 24 ore.
Fruizione ferie da parte dei docenti, cambiano le regole (comma 54)
I docenti potranno usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei giorni in cui ci sono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative. Durante il periodo delle lezioni i giorni di ferie fruibili sono massimo 6 a condizione che non ci sia aggravio di spese.
Conseguenze. Molto negative per i diritti dei docenti che sono gli unici lavoratori pubblici obbligati a prendere le ferie durante i periodi decisi dall’amministrazione. La finalità di questa norma che stravolge il CCNL è chiara: rendere applicabile quanto più possibile il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review.
Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti temporanei (comma 55)
I docenti e gli ATA supplenti temporanei e i docenti supplenti fino al 30 giugno che non possono fruire delle ferie nel periodo di durata del contratto hanno diritto al pagamento delle stesse. Conseguenze. La norma cerca di attenuare l’ingiustizia (commessa dalla spending review) che impedisce la monetizzazione delle ferie per tutti i pubblici dipendenti. Un’attenuazione del tutto insufficiente, che il Miur si è visto costretto a introdurre dopo che la FLC ha dimostrato con esempi concreti l’assurdità e l’onerosità di questo divieto.
Inderogabilità da parte dei CCNL (comma 56)
Questo comma stabilisce l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle disposizioni contenute nella legge di stabilità sull’orario dei docenti della secondaria e sui periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti. Conseguenze. È un intervento gravissimo della legge su materie di esclusiva competenza contrattuale. Lo stesso art. 40 del decreto 165/2001 – come modificato dal DLgs 150/2009 – stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e orario e ferie rientrano pienamente in questa determinazione legislativa. Prosegue quindi l’operazione di smantellamento dei contratti e della contrattazione già avviata dal precedente governo: questo per la FLC è inaccettabile.
Distacchi presso Amministrazione, Enti ed Associazioni (comma 57)
Vengono ulteriormente ridotti da 300 a 150 unità (erano già stati ridotti da 500 a 300 dalla legge 183/2011) i distacchi presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e ridotti, da 100 a 50 unità sia i distacchi presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale sia i distacchi presso Enti e Associazioni che si occupano di formazione del personale in campo educativo. Conseguenze. Si tratta di un’ulteriore diminuzione delle risorse destinate al supporto all’autonomia che avrà ricadute negative anche sui livelli occupazionali dei precari.
Comandi presso altre amministrazioni (commi 58 e 59)
Il personale del comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre Amministrazioni solo con oneri a carico di chi lo richiede.
Conseguenze. La norma ridurrà i comandi del personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato con un’ulteriore diminuzione delle supplenze annuali.
Limite anche per la scuola del 20% delle spese sostenute nel 2011 (comma 141)
Le amministrazioni pubbliche non possono spendere oltre il 20% in più di quanto speso nel 2011 per l’acquisito di mobili ed arredi. Il risparmio va riversato al bilancio dello Stato.
Conseguenze. La scuola non dovrebbe rientrare nel limite posto perché non può tecnicamente riversare nulla al bilancio dello Stato. Inoltre tale norma è inapplicabile nella maggior parte delle scuole che rispetto al 2011, in seguito al dimensionamento, non sono più le stesse.
Ricorso al mercato elettronico (comma 149)
Viene introdotto anche per le scuole l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico. Il Miur dovrà emanare, con un decreto, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento tra più scuole per gli acquisti di beni e servizi, con riferimento a tabelle merceologiche. Dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole scuole saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
Conseguenze. Difficile commentare il “premio” previsto per le scuole in funzione dei risultati ottenuti: quali sono i risultati attesi e in che modo se ne terrà conto?
Obbligo di utilizzo Consip (commi 150 e 158)
Le scuole, finora escluse, vengono inserite fra le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad avvalersi delle convenzioni Consip. Sono previste linee guida adottate annualmente dal Mef sulle categorie di beni e di servizi da acquisire attraverso strumenti di acquisto informatici.
Conseguenze. Le spese di acquisto di beni e di servizi da parte delle scuole sono oramai ridotte al lumicino e le procedure finalizzate al risparmio, seppure positive, rischiano di essere solo un inutile aggravio di lavoro per le segreterie.
Rifinanziamento scuole paritarie (comma 264)
Nel 2013, il rifinanziamento delle scuole paritarie comporterà una spesa di 223 milioni di euro.
Conseguenze. È l’ennesima prova della continuità tra la politica scolastica di Monti e quella del suo predecessore. La scuola paritaria non subisce tagli, riceve risorse finanziarie, mentre alla scuola pubblica statale non è stato restituito neppure un centesimo degli 8 miliardi tagliati dal precedente esecutivo. Essa perde risorse a ogni manovra.
UNIVERSITÀ
Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 274)
Per l’anno 2013 il fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.
Conseguenze. Rimane, però, il pesante taglio al finanziamento del sistema universitario. Infatti il taglio di ben 400 milioni di euro al Fondo di Finanziamento Ordinario, precedentemente disposto, non viene certo mitigato dal reintegro di soli 100 milioni di euro.
Gravissime e irresponsabili, per usare le parole della Conferenza dei rettori, sono le scelte operate dal Governo in coerenza con il piano di destrutturazione del sistema universitario iniziato con le leggi 133/2008 e 126/2008.
Un successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze definirà i criteri per l’attribuzione dei benefici nei limiti, di cui al comma 287, di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014. All’onere per il 2013 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
È istituito un credito di imposta in favore degli studenti delle università.
Conseguenze. La politica sul diritto allo studio di questo Governo, in continuità con il precedente,
dimostra un infimo interesse a favorire reali opportunità di studio per gli studenti meno abbienti. L’istituzione di un credito d’imposta per chi eroga borse di studio viene finanziato con risorse prese da un capitolo analogo. Non si investe quindi un euro in più sull’obiettivo strategico di aumentare il numero dei laureati, che nel nostro Paese è tra i più bassi d’Europa, né soprattutto per favorire la mobilità sociale, dove l’Italia è, di nuovo, in fondo a tutte le graduatorie.Proroga termine abilitazione scientifica nazionale (comma 389 e 394)
Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione, stabilito con decreto direttoriale, è prorogato al 30 giugno 2013, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all’abilitazione nel corrispondente settore concorsuale. Tale termine può essere prorogato ancora, con successivo decreto del Miur da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre 2013.
Conseguenze. Il un provvedimento è reso necessario dalla caotica e incompetente gestione che il MIUR e soprattutto l’ANVUR hanno fatto di tutto il processo abilitativo.
RICERCA
Proroga dei contratti di lavoro subordinato a termine (comma 400)
I contratti a TD in essere alla data del 30 novembre, che superino i limiti di durata di 36 o 60 mesi, possono essere prorogati fino al 31 luglio 2013 previo accordo decentrato con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell’art. 5 comma 4-bis del DLgs 368/01. Sono fatti salvi gli accordi decentrati già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Conseguenze. Questa norma, voluta fortemente dalla CGIL, permette di superare l’emergenza delle scadenze previste al 31 dicembre 2012 per i contratti dei precari. Le proroghe consentiranno di superare i limiti temporali di 36 o 60 mesi di durata fino al 31 luglio 2013, data entro la quale si dovrà andare ad un accordo specifico sul lavoro flessibile nel pubblico impiego. La norma salva gli eventuali migliori accordi già stipulati negli enti prima dell’entrata in vigore della legge e permette di rendere valido l’accordo dell’INGV dove, un’iniziativa inopportuna dell’Ente, aveva rischiato di mandare a casa numerosi precari.
Soppressione dell’INRAN e salvataggio ex-ENSE ex-INCA (comma 269).
Tutto l’INRAN soppresso è trasferito al CRA, (art. 12 del DL 95/2012) evitando la tripartizione prevista originariamente nella spending review, che destinava competenze e personale del soppresso ENSE all’Ente RISI e metteva in mobilità il personale dell’INCA (Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari).
Conseguenze. Si tratta di una modifica, fortemente voluta dalla FLC CGIL, per ovviare ai guasti di una norma scritta malissimo, l’art. 12 del DL 95/2012, che destinava alla mobilità (primo caso nella PA) una parte del personale e prevedeva per un’altra parte il passaggio a un ente di diritto privato come il RISI, con evidenti problemi di conflitto di interessi fra le funzioni di certificazione delle sementi trasferite e quelle di promozione proprie dell’Ente ricevente. L’unico modo per uscire da un impiccio, di cui lo stesso Ministero vigilante (MIPAAF) si era reso conto, che ha paralizzato l’attività di ricerca dell’INRAN per sei mesi e danneggiato economicamente i lavoratori viste le difficoltà riscontrate per l’erogazione dei loro stipendi.
Riserva dei posti nei meccanismi di reclutamento e valorizzazione dell’esperienza maturata (comma 401)
Prevede l’aggiunta di un comma (3-bis) alle norme di reclutamento di cui all’art. 35 del DLgs 165/01. Nel limite del 50% delle risorse disponibili per il reclutamento determinate sulla base dei vincoli di finanza pubblica, possono essere indetti concorsi pubblici per il reclutamento che prevedono: a) riserva del 40% per il personale a tempo determinato con almeno tre anni di esperienza nella stessa amministrazione che emana il bando; b) titoli ed esami per valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e dei co.co.co. che abbiano maturato almeno tre anni nella stessa amministrazione che emana il bando.
Conseguenze. Siamo molto lontani dalle norme di stabilizzazione o di sanatoria di cui si avrebbe bisogno per superare la dilagante precarietà con cui gli enti di ricerca devono fare i conti e per evitare la vergogna della reiterazione infinita dei contratti a termine con lavoratori che hanno ormai oltre 15 anni di precarietà sulle spalle, in evidente contraddizione con tutte le norme del diritto europeo e italiano sul lavoro. Il vero problema per gli enti di ricerca non sono le procedure di reclutamento, ma i vincoli di finanza pubblica, via via inseriti nell’ordinamento dello Stato, che hanno portato ormai alla paralisi del reclutamento, al blocco delle piante organiche e delle capacità di programmazione autonoma dei fabbisogni. Insomma si tratta di strumenti che non risolvono il problema fondamentale, cioè le scarse se non nulle capacità di reclutamento, ma che tuttavia indicano la strada della valorizzazione dell’esperienza maturata negli enti ai fini del reclutamento.
Sono norme a cui gli enti dovranno conformarsi, visto che l’esperienza maturata non sempre è valorizzata. Spesso gli enti usano il concorso pubblico come strumento per sbarazzarsi dei precari che per anni hanno garantito le attività, sbarazzandosi anche di professionalità che hanno contribuito a formare.
Divieti di rinnovo dei co.co.co. (comma 147)
La norma prevede espressamente il divieto di rinnovo dei co.co.co., finora previsto all’art. 7 comma 6 lettera c del DLgs 165/01. Eccezionalmente le proroghe potranno essere previste solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al committente.
Conseguenze. Una norma punitiva nei confronti dei lavoratori precari che operano nelle pp.aa. e che potrà provocare un’espulsione di massa di lavoratori dagli enti pubblici di ricerca nei prossimi mesi. Peraltro appare in netta controtendenza con il comma 400 di proroga dei contratti a TD in scadenza, creando un’ulteriore divaricazione fra i precari penalizzando di più una parte di essi.
Rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM alle lauree universitarie appartenenti alla classe L3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (DM 16/3/2007)
Conseguenze. Si tratta di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello (comma 103)
Anche qui il fine è l’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionale del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, alle lauree magistrali rilasciate dalle università (DM 16/3/2007):
  • LM 12 Design, Accademie belle arti, indirizzo “progettazione artistica per l’impresa” (Tab. A DPR 212/2005);
  • LM 45 Musicologia e Beni Musicali per i diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, dagli Istituti Musicali Pareggiati e dall’Accademia nazionale di danza;
  • LM 65 Scienze dello Spettacolo e produzione multimediale per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti – Scuola di Scenografia e Nuove tecnologie dell’arte, e dall’Accademia nazionale arte drammatica;
  • LM 89 Storia dell’arte per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tab. A DPR 212/2005 (pittura, scultura, decorazione, grafica d’arte, comunicazione e didattica). Conseguenze. È l’equipollenza dei diplomi di secondo livello alle lauree magistrali universitarie in relazione agli indirizzi e alla nuova codificazione sancita dalla Tab. A del DPR 212/2005
Diplomi accademici e ammissione a dottorati (comma 104)
Si stabilisce che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai dottorati di ricerca o specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico musicale istituiti dalle università.
Conseguenze. Con questa norma viene definitivamente statuito che i diplomi di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai dottorati di ricerca e alle specializzazioni universitarie per tutti i settori di pertinenza dell’AFAM
Ordinamento corsi accademici e validazione corsi sperimentali (commi 105 e 106)
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, si deve concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello e di validazione di tutti i corsi sperimentali di primo e secondo livello.
Conseguenze. La conclusione di tale procedura potrà trovare impedimenti burocratici a causa della mancanza del CNAM, organo che, ai sensi dell’art.3 della L.508/99, deve esprimere il proprio parere obbligatorio in materia di ordinamenti, corsi e titoli di studio.
Equipollenza dei diplomi finali acquisiti con il precedente ordinamento (comma 107)
I diplomi finali acquisiti con il previgente ordinamento e prima dell’entrata in vigore della legge congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza che il Ministro dovrà determinare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Conseguenze. È una misura in linea con le equipollenze previste dai commi precedenti che, però, immediatamente mette in evidenza due aspetti problematici: 1. chi ha iniziato il percorso e non lo ha concluso alla data del 31/12/2012, si troverà di fronte a disparità di trattamento; 2. la tabella di corrispondenza da emanarsi entro tre mesi troverà lo stesso impedimento di cui ai commi 105 e 106 ovvero, l’assenza (inspiegabile!) del CNAM.
NORME CHE RIGUARDANO TUTTI I COMPARTI DELLA CONOSCENZA
Trattamento di fine rapporto pubblici dipendenti (commi 98, 99, 100 e 101)
Abrogata la norma della legge della legge 122/2010 che aveva previsto l’allineamento del TFS dei pubblici dipendenti al TFR dei lavoratori privati e definisce i tempi di riliquidazione del TFS per coloro che sono andati in pensione nel corso del 2011 e del 2012. La riliquidazione dovrà avvenire entro un anno.
Conseguenze. Si tratta di atto dovuto che dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarata illegittima la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione destinata alla costituzione dell’IBU/TFS (Indennità di buonuscita/trattamento di fine servizio). Con il Decreto Legge 185 del 29 ottobre 2012 il governo aveva ripristinato la situazione ante Legge 122/2010 (governo Berlusconi/Tremonti) ; il decreto però non era stato riconvertito in legge.
Ricongiunzioni più convenienti (commi da 238 a 248)
La norma prevede la ricongiunzione gratuita della contribuzione previdenziale che era diventata onerosa con la Legge 122 del 2010 (governo Berlusconi/Tremonti) perché aveva abolito la Legge 322 del 1958 che consentiva di trasferire all’INPS, senza oneri, la contribuzione maturata presso altre casse previdenziali.
Conseguenze. L’abrogazione della legge 322 aveva reso pesantissima la posizione di tantissimi lavoratori che per avere pensioni anche minime si vedevano costretti a ricongiungere presso l’INPS tutta la contribuzione dietro pagamento di cifre iperboliche, in alcuni casi anche oltre i 100.000 € (per un approfondimento maggiore su questo argomento vedi il documento predisposto dalla CGIL). La legge di stabilità sana solo parzialmente questa iniquità e fa salvi coloro che sono passati all’INPS, o che sono cessati dal servizio, prima del 30 luglio 2010, vale a dire che la legge 122 non può essere considerata retroattiva. Però la possibilità di cumulo delle contribuzioni versate in enti previdenziali diversi può essere esercitata unicamente per ottenere la pensione di vecchiaia con i requisiti previsti dalla riforma Fornero che, vale la pena ricordare, nel 2013 si conseguirà con almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni e 3 mesi di età, per donne del settore pubblico e per gli uomini di tutti i settori, e 62 anni e tre mesi per le donne del settore privato.
All’interno dei commi sopra citati sono anche disciplinati casi particolari, ad esempio le pensioni di invalidità, sui quali non ci soffermiamo e per i quali rimandiamo a specifiche consulenze presso le sedi territoriali dell’INCA e dello SPI.
La Legge 322 del 1958 tutelava i lavoratori meno fortunati, quelli che, loro malgrado, avevano lavorato in modo discontinuo, in particolare le donne costrette spesso a lasciare il lavoro per la cura dei figli e della famiglia o quelle licenziate dalle fabbriche negli anni 90 che poi si sono ricollocate, ad esempio, nella scuola come collaboratrici scolastiche dal 2000 in poi. Questi lavoratori e queste lavoratrici dall’agosto 2010 non hanno avuto la possibilità di avvalersi di una legge importante (la 322) che garantiva loro il trasferimento gratuito dall’INPDAP all’INPS per maturare la pensione non solo di vecchiaia ma anche di anzianità (le famose quote abrogate dalla Fornero). Rimane quindi l’impegno della CGIL a pretendere dal nuovo governo il ripristino di un importante Legge che tutelava i meno fortunati.
Congedi parentali (Comma 339)
La norma modifica il T.U. (art. 32 del DLgs 151/2001) al fine di dare la possibilità ai pubblici dipendenti di fruire dei congedi parentali ad ore. Saranno i contratti collettivi a disciplinare le modalità di fruizione. Il lavoratore che fruisce del congedo deve preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima, indicando il termine finale del congedo.
Conseguenze. Si tratta di un intervento positivo per i lavoratori interessati che però rischia di rimanere lettera morta, dal momento che non è prevista alcuna sede per ridefinire contrattualmente le nuove regole, infatti il rinnovo dei CCNL è bloccato per tutto il 2013.

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