lunedì 14 gennaio 2013

Riforma Scuola - XVI Legislatura Il quadro della situazione

Riforma Scuola - XVI Legislatura
Il quadro della situazione
(ultimo aggiornamento 11 gennaio 2013)
di Dario Cillo
Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa pubblica.
In tal senso il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,...
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
(art. 64, c. 4)
Ad oggi sono stati emanati i regolamenti relativi a:
Non ancora varato il regolamento relativo all'accorpamento Classi di Concorso
La quota parte del 30% delle economie di spesa, prevista dal comma 9, del medesimo art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, [vd. Decreto Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3] sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (art. 8, c. 14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si veda anche la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Legge di Stabilità 2011).
In attuazione degli articoli dal 2 al 7 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141) che ha determinato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in particolare in materia di:
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  apporta profonde modifiche ed integrazioni a:
Occorre inoltre sottolineare:
  • autonomia: l'art. 50, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 6 giugno 2012, ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire le seguenti finalità:
    a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
    b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
    c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
    d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale
    ;
    - si veda inoltre il Disegno di Legge, "Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti";
  • cittadinanza e costituzione: conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni ciclo nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo (art. 1, Legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137). Si veda anche il Documento di indirizzo 4 marzo 2009, Prot. AOODGOS 2079 sulla sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” e la Circolare ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86; varata la Legge 23 novembre 2012, n. 222, Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole;
  • comportamento: a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art. 2, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l'art. 7 del DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169);
  • CCNL: siglati i contratti collettivi nazionali per il II Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23 gennaio 2009) e quelli relativi all'Area V dei Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15 luglio 2010);
  • dematerializzazione: l'art. 7, c. 27-32, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede la realizzazione entro il 14 ottobre 2012 di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; nello specifico dall'a.s. 2012-2013 tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente on line, la pagella degli alunni sarà in formato elettronico e disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, saranno adottati registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie avverrà in formato elettronico;
  • dsga: l'art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce un comma 5-bis all'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»;
  • dirigenti e istituzioni scolastiche: il comma 5, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che "alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome"; l'art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede: "All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»"; per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica, al fine di far valere il parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA, si intendono le aree con le minoranze linguistica quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera linguistiche di lingua madre straniera (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 14, c. 16); la Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Comissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa 11 ottobre 2012, Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica), ha deliberato: "(Art. 1) Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all'art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 107. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq.. Il primo anno del triennio è l'anno scolastico 2012/ 2013. Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell'a.s. 2012-2013. Nell'ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale "ben possono essere apprezzate in sede regionale”. Il Governo si impegna a proporre l'abrogazione del comma 5 dell' art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183 / 2011 art. 4 comma 69, nonché dell'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 ed a definire, in coerenza con la presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA.
    (Art. 2) Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/ o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono ad apportare le necessarie modiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali.
    ";
  • reclutamento dirigenti scolastici e dsga: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di quanto previsto dal comma 618, art. 1, della Legge 296/06, ha modificato sostanzialmente l'art. 29 del DLvo 165/01, definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di dirigente scolastico. Con il DPCM 21 aprile 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato il MIUR a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente scolastico e 450 di dsga; con Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 è stato bandito il concorso per dirigente scolastico;
  • DSA: si veda la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010), Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (vd. Decreto ministeriale 12 luglio 2011);
  • DPS: l’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;
    c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis
    ;
    d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26
    ";
  • edilizia scolastica: l'art. 53, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni"; sul tema interviene anche l'art. 11, cc. 4 e ss., della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
  • ferie: l'art. 5, c. 8, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
    Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
    La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile;
    i commi 54 e 55, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono, rispettivamente che "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" e che "all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»";
  • frequenza: a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 11, c. 1, Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico sono stati forniti inoltre con la Nota 27 ottobre 2010, Prot. n.7736 e con la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20;
  • formazione iniziale e reclutamento insegnanti: le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64, c. 4/ter, Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249); 
  • libri di testo: l'art. 11, c. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce che "All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista (...) » "
  • mansioni superiori: l'art. 14, c. 22, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
    Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico;
  • obbligo di istruzione: di almeno 10 anni (comma 622, Legge 296/06 - Finanziaria 2007), come regolamentato dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139; il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, trasmette il "Certificato delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione". Si veda anche l'art. 8 del DPR 122/09.
    L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis, Legge 6 agosto 2008, n. 133); la Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede l'assolvimento dell'obbligo anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48, c. 8, del Decreto Legislativo 276/03);
  • organici:
    - per l’anno scolastico 2010/2011 si veda la Circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 9 giugno 2010, Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2010/2011, alla luce di quanto previsto dal DPR 119/09;
    - per l’anno scolastico 2011/2012 si veda la Circolare Ministeriale 14 marzo 2011, n. 21, che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 1 giugno 2011, Prot. n. 4638, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
    - il comma 7, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, "a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012";
    - l'art. 50, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete;
  • revisori dei conti: l'art. 6, c. 20, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
    "All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorre dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
    b) dopo il comma 616 è inserito il comma:
    “616 bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze”;
  • sindacati:
    - congedi, aspettative e permessi: la Legge 4 novembre 2010, n. 183, delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd. Decreto legislativo 18 lugluio 2011, n. 119);
    - tentativo di conciliazione: con l'art. 31 del
    la Legge 4 novembre 2010, n. 183, torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio dal DLvo 80/98);
  • sistema nazionale di valutazione (funzione ispettiva, INVALSI, ANSAS/INDIRE):
    - la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma 4-noviesdecies);
    - il comma 1, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011, sia soppresso l'ANSAS e ripristinato l'INDIRE; si vedano inoltre la Direttiva 30 luglio 2010, n. 67 (INVALSI) e l'Atto di indirizzo 6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS);
    - l'art. 51, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10;
    - l'art. 51, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che "le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176";
    Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 agosto 2012, ha approvato, in prima lettura, uno schema di DPR relativo al “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“;
    Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione dell'11 gennaio 2013, ha approvato definitivamente, un decreto legislativo relativo alla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012";
  • struttura MIUR: con la Legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata riorganizzata col DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009);
  • tesoreria unica: l'art. 7, c. 33-34, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che le scuole entrino nel sistema della “Tesoreria Unica” dello Stato e che tutta la loro liquidità sia trasferita entro il 12 novembre 2012 alla Tesoreria Provinciale  (art. 7, cc. 33-34);
  • visite fiscali: l'art. 14, c. 25, della  Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede
    All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
    “5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra lke regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun anno finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.”
Per quanto riguarda poi i vari cicli di istruzione:
Sezioni primavera
Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (si veda l'Accordo Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della Legge 296/06. Si veda anche l'art. 2, c. 3, del DPR 89/09.
L'Accordo siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico 2010-2011, ma ha validità triennale.
Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione
Il comma 4, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, "per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche".
Si vedano:
Scuola dell'Infanzia
  • età: compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 2, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • orario: 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, c. 5, DPR 89/09).
Scuola Primaria
  • età: sei anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • insegnate unico: dall'a.s. 2009/2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);
  • orario settimanale: 24, 27, 30, 40 ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
  • valutazione: dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e 1/bis, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
  • adozione libri di testo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Scuola Secondaria di Primo Grado
  • orario: 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1, DPR 89/09); si veda anche il Decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado
  • valutazione: dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
    Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2 e 3, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
  • esame conclusivo primo ciclo: espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09). Sulla strutturazione dell'esame si veda la Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;
  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Secondo Ciclo di Istruzione
  • valutazione: nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (art. 4, c. 6, DPR 122/09). Indicazioni operative in merito alla valutazione sono state fornite con la Nota 9 novembre 2010, prot. n.AOODPIT3320
  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169);
  • esami di stato: sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1, DPR 122/09);
  • crediti e lode: il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le condizioni per l'attribuzione della lode e la tabella dei crediti scolastici prevista dall'art. 11, c. 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, e modificata dal DM 42/07;
  • IRC: indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori sono state trasmesse con la Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70;
  • classi di concorso: in attesa dell'emanazione del Regolamento relativo all'accorpamento delle Classi di Concorso, sono state indicate le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo ed al secondo anno di corso degli Istituti di II grado interessati al riordino (Nota 25 maggio 2010, Prot.n.5358 e Nota 14 marzo 2011, Prot. A00DPIT n. 272);
  • riordino: con la Circolare ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate le misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2010-2011.
Licei
  • durata: quinquennale articolata in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3, DPR 89/10)
  • quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto al monte ore complessivo
    - al 20% nel primo biennio,
    - al 30% nel secondo biennio
    - al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c, DPR 89/10)
  • possono costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c. 2, lett. a, DPR 89/10)
  • possono dotarsi di un comitato scientifico (art. 10, c. 2, lett. b, DPR 89/10)
  • possono organizzare attività ed insegnamenti facoltativi (art. 10, c. 2, lett. c, DPR 89/10)
  • contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10, c. 3, DPR 89/10)
  • nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5, DPR 89/10)
  • articolazione: licei (art. 3, c. 1, DPR 89/10)
    - artistico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno (art. 4, c. 5, DPR 89/10);
    a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi (art. 4, c. 2, DPR 89/10):
    a. arti figurative;
    b. architettura e ambiente;
    c. design;
    d. audiovisivo e multimediale;
    e. grafica;
    f. scenografia.
    Gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei (art. 13, c. 2, DPR 89/10).
    - classico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. (art. 5, c. 2, DPR 89/10)
    - linguistico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3, DPR 89/10)
    - musicale e coreutico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. (art. 7, c. 3, DPR 89/10)
    - scientifico: può essere attivata l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3, DPR 89/10); il consiglio dei ministri ha approvato definitivamente l'11 gennaio 2013 un DPR per i Licei ad indirizzo sportivo;
    - delle scienze umane: può essere attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 9, c. 3, DPR 89/10)
Devono essere ancora varati:
  • i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione; (art. 13, c. 10, lett. c, DPR 89/10
  • il regolamento per le sezioni bilingui, le sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo. (art. 3, c. 2, DPR 89/10)
Si veda:
Istituti Tecnici
  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 88/10)
  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 88/10); a partire dall’anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4, DPR 88/10)
  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Economico (art. 3, DPR 88/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
    b) Turismo (B2).
    - Tecnologico (art. 4, DPR 88/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
    b. Trasporti e Logistica (C2);
    c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
    d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
    e. Grafica e Comunicazione (C5);
    f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
    g. Sistema Moda (C7);
    h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
    i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).
  • Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1, DPR 88/10);
  • Negli istituti tecnici e agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria", i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” (art. 8, c. 1, DPR 88/10);
  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 88/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 88/10): 20% dei curricoli
  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b, DPR 88/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 30% nel secondo biennio
    - entro il 35% nell’ultimo anno;
  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c, DPR 88/10);
  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 88/10)
  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 88/10)
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
  • i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;
  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
Si veda inoltre:
Istituti Tecnici: Codici indirizzi, articolazioni  ed opzioni
(Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 - Direttiva n. 69 del 1° agosto 2012)
Settore
Indirizzo
Cod. Indir.
Articolazioni
Cod. Artic.
Opzioni
Cod. Opz.
ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
(Biennio comune)
IT01
Amministrazione Finanza e Marketing (triennio) (*)
 ITAF

Relazioni internazionali
ITRI

Sistemi informativi aziendali
ITSI

TURISMO
(Biennio + Triennio)
IT04
 
 

TECNOLOGICO
MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA
(Biennio comune)
IT05
Meccanica e meccatronica
ITMM
Tecnologie
dell’occhiale
ITMO
Tecnologie  delle materie plastiche
ITMP
Energia
ITEN

TRASPORTI e LOGISTICA
(Biennio comune)
IT09
Costruzione del mezzo
ITCS
Costruzioni Aeronautiche
ITCT
Costruzioni Navali
ITCV
Conduzione del mezzo
ITCD
Conduzione del mezzo Aereo
ITCR
Conduzione del mezzo Navale
ITCN
Conduzione di apparati ed impianti marittimi
ITCI
Logistica
ITLG

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
(Biennio comune)
IT10
Elettronica
ITEC

Elettrotecnica
ITET

Automazione
ITAT

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
(biennio comune)
IT13
Informatica
ITIA

Telecomunicazioni
ITTL

GRAFICA e COMUNICAZIONI
(Biennio comune + Triennio)
IT15
 
 
Tecnologie cartarie
ITTC
CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
(Biennio comune)
IT16
Chimica e materiali
ITCM
Tecnologie del cuoio
ITGC
Biotecnologie ambientali
ITBA

Biotecnologie sanitarie
ITBS

SISTEMA MODA
(Biennio comune)
IT19
Tessile , abbigliamento e moda
ITAM

Calzature  e moda
ITCZ

AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA
(Biennio comune)
IT21
Produzioni e trasformazioni
ITPT

Gestione dell’ambiente e del territorio
ITGA

Viticoltura ed enologia
ITVE
Enotecnico (solo 6 anno)
ITVT
COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO
(Biennio comune)
IT24
 Costruzione ambiente e territorio (triennio) (*)
ITCA
Tecnologie  del legno nelle costruzioni
ITCL
Geotecnico
ITGT

Istituti Professionali
  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 87/10)
  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Servizi (art. 3, DPR 87/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
    b. Servizi socio-sanitari (B2)
    c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
    d. Servizi commerciali (B4)
    - Industria e artigianato (art. 4, DPR 87/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
    b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
  •  possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3, DPR 87/10)
  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 87/10); le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali (art. 1, c. 3, DPR 87/10)
  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 87/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.
  • corsi triennali di qualifica: in regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida previste dall'art. 13, c. 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno  (art. 8, c. 5, DPR 87/10)
  • area di professionalizzazione: sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3, DPR 87/10)
  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 87/10): 20% dei curricoli
  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b-c, DPR 87/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema istruzione e formazione professionale regionale)
    - entro il 35% nel secondo biennio
    - entro il 40% nell’ultimo anno;
  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 87/10);
  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 87/10)
  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f, DPR 87/10)
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
Si veda inoltre:
Istituti Professionali: Codici indirizzi, articolazioni ed opzioni
(Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428  - Direttiva n. 70 del 1° agosto 2012)

Settore
Indirizzo
Cod. Indir.
Articolazioni
Cod. Artic.
Opzioni
Cod. Opz.
SERVIZI
SERVIZI per l’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE
(biennio comune + triennio)
IP01
 
 
Gestione risorse forestali e montane
IPGF
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
IPVP
SERVIZI
SOCIO-SANITARI
(biennio + triennio)
IP02
 
Ottico
(biennio + triennio)
IP04
Odontotecnico
(biennio + triennio)
IP03
SERVIZI per L’ENOGASTRONOMIA e L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
(Biennio comune)
IP05
Enogastronomia
(triennio)
IPEN
Prodotti dolciari artigianali ed industriali
(vedi nota 1)
IPPD
Servizi di sala e di vendita
(triennio)
IP06
Accoglienza turistica
(triennio)
IP07
SERVIZI COMMERCIALI
(biennio comune + triennio)
IP08
Promozione commerciale  e pubblicitaria
IPCP
INDUSTRIA e ARTIGIANATO
MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA
(biennio comune + triennio)
IP09
Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
IPAI
Manutenzione dei mezzi di trasporto
IPMM
PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI
(Biennio comune)
IP10
Industria
(triennio)
IPID
Arredi e forniture di interni
IPAF
Produzioni audiovisive
IPAV
Artigianato
(triennio)
IPAG
Produzioni tessili sartoriali
IPTS
Produzioni artigianali del territorio
IPAT
Poli Tecnico-Professionali
L'art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
Istruzione e Formazione Professionale
La distinzione tra il sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e Formazione professionale (regionale) è definita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
L'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:
  • dall'anno scolastico 2010-2011 prenda avvio il sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi relativi a 21 figure professionali per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale;
  • i livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi – che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni – siano definiti a livello nazionale;
  • siano predisposte le linee guida (già previste dall'art. 13, c. 1/quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionale (si veda in tal senso l'Intesa del 16 dicembre 2010 relativa alle linee guida per il raccordo fra IP e IeFP, adottate dal MIUR con Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4).
QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011)
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLE CALZATURE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE GRAFICO
Indirizzo 1: Stampa e allestimento Indirizzo 2: Multimedia
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
  • -  Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo
  • -  Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DEL BENESSERE
- Indirizzo 1: Acconciatura - Indirizzo 2: Estetica
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- Indirizzo 1: Preparazione pasti - Indirizzo 2: Servizi di sala e bar
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
- Indirizzo 1: Strutture ricettive - Indirizzo 2: Servizi del turismo
OPERATORE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIALE
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE AGRICOLO
- Indirizzo 1: Allevamenti animali
- Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole - Indirizzo 3: Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente
OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE (integrazione di cui all’Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19 gennaio 2012)
Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti
I commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, istituiti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007.
Attualmente il DPR di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, acquisiti i pareri previsti, approvato definitivamente da parte del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2012, è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Istituti Tecnici superiori
Istituiti come IFTS con l'art. 69 della Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite dal Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge 296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della Legge 40/07(art. 13, c. 2).
L'art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
AFAM
All'esame delle Camere un Disegno di Legge per la "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale"; i commi dal 102 al 107, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
Università
Si veda:
  • Legge 1/09 (Conversione DL 180/08), recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca
  • Legge 240/10, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

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