domenica 20 gennaio 2013

sull'obbligo di retribuzione delle attività di formazione

OBBLIGHI DI LAVORO DEL PERSONALE  DOCENTE

Gli obblighi di servizio del personale docente, stante la contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata dal Dlgs 29/93, come riformato e vigente (Dlgs 165/2001), non possono che essere individuati se non all’interno della normativa pattizia che regola la fattispecie. Come è noto, gli obblighi di servizio dei docenti sono costituiti solo ed esclusivamente dalle attività di insegnamento e dalle attività funzionali all’insegnamento (articoli 28, 29 e  30 del CCNL 2006/2009 tuttora vigente) che sono state programmate dai competenti organi e che sono state inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del...
comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2006/09; tali attività, individuate appunto dal vigente CCNL, devono altresì essere contenute nei limiti temporali previsti. Il piano delle attività,  può eventualmente subire aggiustamenti nel corso dell’anno, ma sempre previa deliberazione del Collegio dei docenti. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo generico di presenza a scuola né alcun obbligo di prestazione di servizio nei periodi nei quali non si svolge attività di insegnamento cioè durante la sospensione delle lezioni, tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del già citato comma  4 dell’art. 28 del CCNL del 2006/09.
Quindi la pretesa di obbligare i docenti a prestare servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche non solo configge con le già citate norme contrattuali ma si pone anche in contrasto sia con la Sentenza del Consiglio di Stato dell’8/5/1987 n. 173 sia con la nota ministeriale del  28/7/81 prot. n. 980 che con la nota u.c.c.d.d. 30/6/80 prot. n. 1972.
Tutto ciò non esclude di collocare delle attività aggiuntive nei periodi di sospensione delle lezioni, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro programmazione e calendarizzazione nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti ed il corrispondente riconoscimento economico aggiuntivo definito all’interno del Contratto di Istituto secondo le tabelle previste dal CCNL.

Cosa affermano i citati articoli?

ART. 28 Attività di insegnamento

Comma 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i  conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
Comma 5. … l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e artistica…

ART. 29 Attività funzionali all’insegnamento


Comma 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a)     alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b)    alla correzione degli elaborati,
c)     ai rapporti individuali con le famiglie.

Comma 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a)     partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati  degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b)    la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue:
c)     lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Quindi tutto quello che non è indicato in questi articoli non è un obbligo ma rientra in attività aggiuntive FACOLTATIVE la cui retribuzione è prevista dal CCNL vigente. Anche i corsi di recupero sono attività aggiuntive cui è prevista dal contratto una specifica retribuzione. Vedere art. 30 e 88  del CCNL che si riportano testualmente:

ART. 30 Attività aggiuntive e ore eccedenti


Comma 1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto della stipula del presente CCNL.


 ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO

  1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

2.   Con il fondo sono, altresì, retribuite:

a.      Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b.      le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c.      le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
d.      le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e.      le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f.       i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g.      le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h.      l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
i.       il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
j.       la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k.      compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l.              particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.




































COSA PREVEDE IL CCNL PER LA FORMAZIONE?

Innanzi tutto bisogna precisare il significato del termine formazione e aggiornamento e allora bisogna partire dal Testo Unico (D.lgs. 297/1994)  che all’articolo 395 – Funzione docente così recita: “i docenti curano il proprio aggiornamento culturale e professionale” poi si passa agli articoli
63-71 del capo VI ( La formazione) del CCNL che stabiliscono quanto segue:

ART. 63 comma 2. “…In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti…”

Nota:  Il 29 novembre 2012 le OO.SS. sono state convocate ma al momento non si conosce la disponibilità delle risorse e pertanto è stato chiesto che per avviare la trattativa è indispensabile che l´Amministrazione presenti un quadro completo e dettagliato dei fondi impiegati e spesi per la formazione dei docenti negli anni 2010 e 2011, dai quali risultino le attività svolte e finanziate e le eventuali somme residue. Il tutto è necessario anche per garantire la massima trasparenza sull´impiego dei fondi pubblici per la formazione dei docenti. Infine, si auspica sia che le risorse del 2012 vengano inviate direttamente alle scuole e non si perdano nei mille rivoli della burocrazia sia che per il 2013 si avvii la trattativa già dall´inizio dell´anno così da dare certezza ai docenti delle risorse disponibili per le attività di formazione da programmare

ART. 64 Comma 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce UN DIRITTO per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo  delle proprie professionalità.
Comma 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
Comma 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

ART. 66  Comma 1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Pof, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

La formazione e l’aggiornamento a cui fanno riferimento gli art. 29 e gli art. 63, 64, 65, 66  del CCNL rappresentano  l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente cioè si riferiscono a tutte quelle attività funzionali alla piena realizzazione delle proprie professionalità riferite alla docenza: conoscenze e competenze disciplinari, aggiornamento sui contenuti di insegnamento, apprendimento di metodologie di insegnamento e di nuove tecnologie da usare nello svolgimento delle attività didattiche ecc. Quindi, come si evince dall’art. 64 si tratta di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti e l’amministrazione è “tenuta a fornire, strumenti, risorse e opportunità che possano garantire la formazione in servizio” (art. 63 CCNL). Mentre la formazione sulla sicurezza esula dalla nozione di formazione nel senso sopra delineato, poiché rientra invece nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro ed infatti è disciplinata dagli articoli 72-76  del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante cioè nelle attività funzionali all’insegnamento, ma è diretta INVECE, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.

IL CCNL NON DISCIPLINA le modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori pertanto si deve applicare quanto previsto nell’art. 76 (Tutela della salute nell’ambiente di lavoro capo VII del CCNL) secondo il quale “per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza”. La formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte normativa direttamente nell’art. 22 comma sesto del D.lgs. 626/94 che ora corrisponde esattamente al comma 12 dell’art. 37 del D.lgs81/2008. Infatti le altre fonti normative e collettive  non si occupano in maniera esplicita di tale attività formativa. Pertanto si deve ritenere che il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore. Tutto ciò è stato affermato anche nella sentenza che si allega.


LA FORMAZIONE DI UN QUALSIASI LAVORATORE SULLA SICUREZZA è prevista dal già citato D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L’art. 20 comma 2 lettera h recita: “I lavoratori devono in particolare: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”
L’art. 37 comma 12 che testualmente recita: “ La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”

Sempre il suddetto D.lgs. al comma 2 dell’art. 37 stabilisce che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Tale accordo Stato Regioni  è stato emanato il 21 dicembre 2011 e disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l’aggiornamento, dei lavoratori. Tale accordo individua l’istruzione come macrocategoria di rischio medio e nelle disposizioni transitorie prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad avviare ai corsi di formazione in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del suddetto accordo (norme transitorie art. 10 dell’Allegato A del  suddetto accordo).









QUALI PROBLEMI SORGONO DALLA DISAMINA DELLE NORME?

COME SI CONCILIA QUANTO STABILITO DAL CCNL del comparto Scuola CON QUANTO PREVISTO DAL D.lgs. n. 81?

LA PARTICOLARITA’ dell’orario di lavoro dei docenti come si concilia con il fatto che i corsi devono essere effettuati durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore? In tutti gli altri settori il problema è facilmente risolvibile mentre per il settore dell’istruzione la questione è particolare. Il CCNL 2006/2009 non disciplina le modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza nei confronti dei lavoratori ma all’art. 76 fa riferimento alla  normativa che afferma che la formazione sulla sicurezza deve essere svolta nell’orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore ( art. 76 del CCNL: “per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza). Come già detto il D.lgs n. 626/1994 è stato ripreso, modificato e inglobato nel D.lgs. 81/2008.

Durante la sospensione delle lezioni il personale docente non è in servizio tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel Piano annuale delle attività e nel nostro caso specifico il Collegio dei Docenti non ha  deliberato sulla questione della formazione sulla sicurezza (art. 72-76 del CCNL) né sulla questione della formazione riferita all’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63- 71 del CCNL).

● Quindi il problema è che il D.lgs. 81/2008 afferma che la formazione sulla sicurezza è obbligatoria e deve essere fatta in orario di lavoro e senza oneri ma ciò per i docenti non è mai stato chiarito come disciplinarlo e allora accade che i DS interpretano, senza tener conto delle norme contrattuali, la questione nei modi più disparati:

1) Ci sono DS che organizzano corsi sulla sicurezza in orario pomeridiano sostenendo che sono obbligatori citando addirittura la Sentenza  del Consiglio di Stato n. 1425 del 23 marzo 2007  ma tale sentenza si riferisce ad una fattispecie diversa dalla situazione attuale in quanto : a) si riferisce a un ricorso del 1998 e  il CCNL (1994-1997) era completamente diverso da quello vigente in quanto all’art. 27 prevedeva che per il passaggio alle posizioni retributive successive il docente doveva frequentare , entro un determinato periodo, attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento e b) anche in quel caso si parlava di attività di formazione e aggiornamento funzionali all’insegnamento cioè attività volte alla piena realizzazione e sviluppo della professione docente e non alla tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro. Questa scelta viola apertamente il comma 12 dell’art. 37 del Dlgs. 81/2008 perché tali corsi non rientrano nell’orario di lavoro del personale docente e a questo proposito si riporta in allegato una  sentenza dell’anno scorso che ha cominciato a fare chiarezza sulla questione: un DS è stato condannato al pagamento delle ore di formazione perché fatte fuori dall’orario di lavoro. Il DS in questione è stato condannato a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei docenti che erano stati obbligati a  partecipare a un corso di formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel pomeriggio. Nella sentenza  si afferma che la formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla nozione di formazione come attività funzionale all’insegnamento cioè attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63-71 del CCNL) ma  rientra invece  nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante, ma è diretta INVECE, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
La sentenza continua affermando: “nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario gabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.

2) Ci sono DS che hanno organizzato corsi sulla sicurezza addirittura nel periodo di sospensione delle lezioni dicembre-gennaio (vacanze natalizie) dell’anno scorso sostenendo che i docenti sono in servizio anche se non ci sono le lezioni violando apertamente quanto stabilito dai già citati articoli art. 28, 29 del CCNL sia da quanto stabilito dal già citato comma 12 dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 (“ La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”) e quindi anche in questo caso, in base alla sentenza citata, si tratta di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste e come tali devono essere retribuite.

3) Ci sono DS, come è accaduto qui l’anno scorso, che inseriscono le ore dei corsi di formazione sulla sicurezza nelle attività collegiali riguardanti tutti i docenti previste dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL ma anche questa scelta è una forzatura per due motivi:
- nel citato comma si parla di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali MA NON di formazione sulla sicurezza che come è già stato evidenziato essa riguarda la Tutela della salute nell’ambiente di lavoro che viene disciplinata dagli articoli del Capo II del CCNL (i già citati art. 72-76) e non la formazione per la piena realizzazione e sviluppo della professionalità del docente cioè l’insegnamento;
- nel comma 1 dell’art. 29 compare la parola aggiornamento e formazione ma ovviamente , come è già stato detto in precedenza, in questo comma  ci si riferisce alla formazione e aggiornamento intesa come attività funzionale all’insegnamento cioè volta alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità come viene poi chiaramente ribadito negli art. 63 e 64 del Capo VI (La formazione) del CCNL e che deve essere deliberata dal Collegio dei docenti con il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione e deve tener conto anche di esigenze e opzioni individuali e NON ci si riferisce alla formazione sulla sicurezza che invece  riguarda la Tutela della salute nell’ambiente di lavoro di ogni  lavoratore.

PERTANTO COME AGIRE?

1) Si può inviare alla DS l’atto di rimostranza che si allega e se l’ordine di servizio verrà reiterato oltre alla riserva di procedere per via sindacale e/o giurisdizionale si potrà chiedere il pagamento delle ore in base a quanto stabilito dalla sentenza di Verona del 2010 perché nella nostra fattispecie trattasi di attività aggiuntive da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro perché nei giorni 17 e 18 dicembre non sussiste nessun obbligo si servizio in capo ai docenti (vedere pag. 1 e 2) dal momento che tali attività non sono state deliberate né nel Piano annuale delle attività (comma 4 dell’art. 28 del CCNL)  né nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione comma 2 art. 63 e comma 1 dell’art. 66 del CCNL) mentre il D.lgs 81/2008 stabilisce che il corsi di formazione sulla sicurezza debbano essere svolti in orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.

2) Altra possibilità potrebbe essere quella di inserire le ore del corso di formazione sulla sicurezza nel monte ore delle attività funzionali all’insegnamento (vedi lettera a comma 3 dell’art. 29 del CCNL cioè collegi, riunioni per materia e colloqui generali con le famiglie che sono state deliberate nel Piano annuale delle attività e ammontano a 28 ore) anche se si tratta di una forzatura come è già stato evidenziato in precedenza alle pagine 9 e 10.
Per inserire queste ore nel Piano annuale delle attività è necessaria  però la delibera del collegio perché il già citato comma 4 dell’ art. 28 afferma “Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OOSS. di cui all’art. 7.

Pertanto
- in assenza della delibera del collegio  e
- che il già  citato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 all’art. 2 lettera d)  prevede un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità
- si potrebbe prevedere la possibilità che i  docenti possano scegliere di partecipare al corso o nei giorni 17 e 18 dicembre o in un periodo successivo e
- se nella seduta del collegio  di gennaio sarà approvato e quindi deliberato l’inserimento delle ore del corso di formazione sulla sicurezza nel monte ore dei collegi allora tali attività rientreranno nel Piano annuale delle attività altrimenti si dovrà procedere alla definizione di un riconoscimento economico con la contrattazione d’istituto per i motivi precedente esposti.

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