OBBLIGHI DI LAVORO
DEL PERSONALE DOCENTE
Gli obblighi di servizio del personale docente,
stante la contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata dal Dlgs 29/93,
come riformato e vigente (Dlgs 165/2001), non possono che essere individuati se
non all’interno della normativa pattizia che regola la fattispecie. Come è
noto, gli obblighi di servizio dei docenti sono costituiti solo ed esclusivamente dalle attività di insegnamento e dalle attività
funzionali all’insegnamento (articoli 28, 29 e 30 del CCNL 2006/2009 tuttora vigente) che
sono state programmate dai competenti organi e che sono state inserite nel piano
annuale delle attività ai sensi del...
comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2006/09; tali attività, individuate appunto dal vigente CCNL, devono altresì essere contenute nei limiti temporali previsti. Il piano delle attività, può eventualmente subire aggiustamenti nel corso dell’anno, ma sempre previa deliberazione del Collegio dei docenti. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo generico di presenza a scuola né alcun obbligo di prestazione di servizio nei periodi nei quali non si svolge attività di insegnamento cioè durante la sospensione delle lezioni, tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del già citato comma 4 dell’art. 28 del CCNL del 2006/09.
comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2006/09; tali attività, individuate appunto dal vigente CCNL, devono altresì essere contenute nei limiti temporali previsti. Il piano delle attività, può eventualmente subire aggiustamenti nel corso dell’anno, ma sempre previa deliberazione del Collegio dei docenti. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo generico di presenza a scuola né alcun obbligo di prestazione di servizio nei periodi nei quali non si svolge attività di insegnamento cioè durante la sospensione delle lezioni, tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del già citato comma 4 dell’art. 28 del CCNL del 2006/09.
Quindi la pretesa di obbligare i docenti a prestare
servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche non solo configge
con le già citate norme contrattuali ma si pone anche in contrasto sia con la Sentenza del Consiglio di
Stato dell’8/5/1987 n. 173 sia con la nota ministeriale del 28/7/81 prot. n. 980 che con la nota
u.c.c.d.d. 30/6/80 prot. n. 1972.
Tutto ciò non esclude di collocare delle attività
aggiuntive nei periodi di sospensione delle lezioni, ferma restante la
facoltatività delle stesse, la loro programmazione e calendarizzazione nel
Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti ed il
corrispondente riconoscimento economico aggiuntivo definito all’interno del
Contratto di Istituto secondo le tabelle previste dal CCNL.
Cosa affermano i citati articoli?
ART. 28 Attività di insegnamento
Comma 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano
annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma
scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è modificato,
nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale
piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
Comma 5. … l’attività di insegnamento si svolge in 18
ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e
artistica…
ART. 29 Attività
funzionali all’insegnamento
Comma 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle
lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli
elaborati,
c) ai rapporti individuali con
le famiglie.
Comma 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti
tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni
del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica
di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento
delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative,
fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle
attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di
classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue:
c) lo svolgimento degli scrutini
e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Quindi tutto quello che non è indicato in questi
articoli non è un obbligo ma rientra in attività aggiuntive FACOLTATIVE la cui
retribuzione è prevista dal CCNL vigente. Anche i corsi di recupero
sono attività aggiuntive cui è prevista dal contratto una specifica
retribuzione. Vedere art. 30 e 88 del
CCNL che si riportano testualmente:
ART. 30 Attività aggiuntive e ore eccedenti
Comma 1.
Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano
disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e
integrative, attualmente vigenti all’atto della stipula del presente CCNL.
ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A
CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
- Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo
va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di
flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la
burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere
posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le
diverse componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì,
retribuite:
a. Il particolare impegno
professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la
flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse
alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed
all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel
regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio
nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa
e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione
integrativa d’istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento.
Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento
e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del
CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali
attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c. le ore aggiuntive
prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con
debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta
formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza
con il POF e con i processi di valutazione attivati.
d. le attività aggiuntive
funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti
relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la
didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle
previste dall’art. 29, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40
ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
e. le prestazioni aggiuntive
del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario
d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche
a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse
all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 6;
f. i compensi da
corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della
cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono
cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g. le indennità di turno
notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del
31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h. l’indennità di bilinguismo e di
trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata
la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e
nelle misure definite con la
Tabella 8;
i. il compenso spettante al
personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le
funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo
del CIA già in godimento;
j. la quota variabile dell’indennità di
direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k. compensi per
il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal
consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l.
particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni.
COSA PREVEDE IL CCNL PER LA FORMAZIONE ?
Innanzi tutto bisogna precisare il significato del
termine formazione e aggiornamento e allora bisogna partire dal Testo Unico
(D.lgs. 297/1994) che all’articolo 395 –
Funzione docente così recita: “i docenti curano il proprio
aggiornamento culturale e professionale” poi si passa agli articoli
63-71 del capo VI ( La formazione) del CCNL che
stabiliscono quanto segue:
ART.
63 comma 2. “…In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti…”
Nota: Il 29 novembre 2012 le OO.SS. sono state convocate ma
al momento non si conosce la disponibilità delle risorse e pertanto è stato
chiesto che per avviare la trattativa è indispensabile che l´Amministrazione presenti un
quadro completo e dettagliato dei fondi impiegati e spesi per la formazione dei
docenti negli anni 2010 e 2011, dai quali risultino le attività svolte e
finanziate e le eventuali somme residue. Il tutto è necessario anche per
garantire la massima trasparenza sull´impiego dei fondi pubblici per la
formazione dei docenti. Infine, si auspica sia che le risorse del 2012 vengano
inviate direttamente alle scuole e non si perdano nei mille rivoli della
burocrazia sia che per il 2013 si avvii la trattativa già dall´inizio dell´anno
così da dare certezza ai docenti delle risorse disponibili per le attività di
formazione da programmare
ART.
64 Comma 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce UN DIRITTO per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo
delle proprie professionalità.
Comma
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell’orario di insegnamento.
Comma
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e
personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno
ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento,
con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
delle competenze.
ART.
66 Comma 1. In ogni istituzione
scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal collegio dei docenti coerentemente
con gli obiettivi e i tempi del Pof, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali.
La
formazione e l’aggiornamento a cui fanno riferimento gli art. 29 e gli art. 63,
64, 65, 66 del CCNL rappresentano l’insieme delle attività dirette ad
arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente cioè si riferiscono
a tutte quelle attività funzionali alla piena realizzazione delle proprie
professionalità riferite alla docenza: conoscenze e competenze disciplinari,
aggiornamento sui contenuti di insegnamento, apprendimento di metodologie di
insegnamento e di nuove tecnologie da usare nello svolgimento delle attività
didattiche ecc. Quindi, come si evince dall’art. 64 si tratta di un vero e proprio diritto
alla formazione in capo ai docenti e l’amministrazione è “tenuta a
fornire, strumenti, risorse e opportunità che possano garantire la
formazione in servizio” (art. 63 CCNL). Mentre la formazione sulla sicurezza
esula dalla nozione di formazione nel senso sopra delineato, poiché rientra
invece nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro
ed infatti è disciplinata dagli articoli 72-76
del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo
sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante cioè nelle
attività funzionali all’insegnamento, ma è diretta INVECE, COME PER UN
QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA
CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
IL
CCNL NON DISCIPLINA le modalità di svolgimento della formazione
sulla sicurezza dei lavoratori pertanto si deve applicare quanto previsto
nell’art. 76 (Tutela della salute nell’ambiente di lavoro capo VII del
CCNL) secondo il quale “per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ
del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza”. La
formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte
normativa direttamente nell’art. 22 comma sesto del D.lgs. 626/94 che ora
corrisponde esattamente al comma 12 dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008. Infatti le altre fonti
normative e collettive non si occupano
in maniera esplicita di tale attività formativa. Pertanto si deve ritenere
che il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di
legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante
l’orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore. Tutto ciò è
stato affermato anche nella sentenza che si allega.
L’art.
20 comma 2 lettera h recita: “I lavoratori devono in particolare: partecipare
ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”
L’art.
37 comma 12 che testualmente recita: “ La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi
paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Sempre
il suddetto D.lgs. al comma 2 dell’art. 37 stabilisce che “La durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Tale accordo
Stato Regioni è stato emanato il 21
dicembre 2011 e disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione, nonché l’aggiornamento, dei lavoratori. Tale accordo
individua l’istruzione come macrocategoria di rischio medio e nelle
disposizioni transitorie prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad avviare
ai corsi di formazione in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e
non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del suddetto accordo (norme
transitorie art. 10 dell’Allegato A del
suddetto accordo).
QUALI
PROBLEMI SORGONO DALLA DISAMINA DELLE NORME?
● COME
SI CONCILIA QUANTO STABILITO DAL CCNL del comparto Scuola CON QUANTO PREVISTO
DAL D.lgs. n. 81?
●
LA PARTICOLARITA ’
dell’orario di lavoro dei docenti come si concilia con il fatto che i corsi
devono essere effettuati durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri
per il lavoratore? In tutti gli altri settori il problema è facilmente
risolvibile mentre per il settore dell’istruzione la questione è particolare.
Il CCNL 2006/2009 non disciplina le modalità di svolgimento della formazione
sulla sicurezza nei confronti dei lavoratori ma all’art. 76 fa riferimento
alla normativa che afferma che la
formazione sulla sicurezza deve essere svolta nell’orario di lavoro e senza
oneri a carico del lavoratore ( art. 76 del CCNL: “per quanto non previsto
dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs.
n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di
salute e sicurezza). Come già detto il D.lgs n. 626/1994 è stato ripreso,
modificato e inglobato nel D.lgs. 81/2008.
●
Durante la
sospensione delle lezioni il personale docente non è in servizio tranne che per quelle attività che siano
state debitamente programmate ed inserite nel Piano annuale delle attività e nel nostro caso specifico
il Collegio dei Docenti non ha deliberato
sulla questione della formazione sulla sicurezza (art. 72-76 del
CCNL) né sulla questione della formazione riferita all’insieme delle
attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del
docente (art. 63- 71 del CCNL).
●
Quindi il problema è che il D.lgs. 81/2008 afferma che la formazione sulla
sicurezza è obbligatoria e deve essere fatta in orario di lavoro e senza
oneri ma ciò per i docenti non è mai stato chiarito come disciplinarlo e
allora accade che i DS interpretano, senza tener conto delle norme
contrattuali, la questione nei modi più disparati:
1) Ci sono DS che organizzano corsi sulla sicurezza in orario pomeridiano
sostenendo che sono obbligatori citando addirittura la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1425 del 23 marzo
2007 ma tale sentenza si riferisce ad
una fattispecie diversa dalla situazione attuale in quanto : a) si riferisce a
un ricorso del 1998 e il CCNL
(1994-1997) era completamente diverso da quello vigente in quanto all’art. 27
prevedeva che per il passaggio alle posizioni retributive successive il docente
doveva frequentare , entro un determinato periodo, attività formative
per un numero di ore complessivo non inferiore a cento e b) anche in quel caso
si parlava di attività di formazione e aggiornamento funzionali
all’insegnamento cioè attività volte alla piena realizzazione e sviluppo della
professione docente e non alla tutela della salute e della sicurezza del luogo
di lavoro. Questa scelta viola apertamente il comma 12 dell’art. 37 del Dlgs.
81/2008 perché tali corsi non rientrano nell’orario di lavoro del personale
docente e a questo proposito si riporta in allegato una sentenza dell’anno scorso che ha
cominciato a fare chiarezza sulla questione: un DS è stato condannato al
pagamento delle ore di formazione perché fatte fuori dall’orario di lavoro.
Il DS in questione è stato condannato a pagare non solo le spese processuali ma
anche la retribuzione dei docenti che erano stati obbligati a partecipare a un corso di formazione di
Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel pomeriggio. Nella
sentenza si afferma che la formazione
della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla nozione di formazione
come attività funzionale all’insegnamento cioè attività diretta ad arricchire
il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63-71 del CCNL)
ma rientra invece nella materia della tutela della salute
nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. Ciò
vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA
nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e
professionale dell’insegnante, ma è diretta INVECE, COME PER UN QUALSIASI
ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI
ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
La
sentenza continua affermando: “nel caso di specie, come riconosciuto dalla
stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori
dell’orario di insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore
dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle
riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un
monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento
pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nelle attività di
formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO
AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE
RETRIBUITE. Poiché
non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente
la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il
criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il quale può essere assunto
come parametro l’importo del compenso orario gabellare previsto dal CCNL per le
ore aggiuntive non di insegnamento”.
2) Ci sono DS che hanno organizzato corsi sulla
sicurezza addirittura nel periodo di sospensione delle lezioni dicembre-gennaio
(vacanze natalizie) dell’anno scorso sostenendo che i docenti sono in servizio
anche se non ci sono le lezioni violando apertamente quanto stabilito dai già
citati articoli art. 28, 29 del CCNL sia da quanto stabilito dal già citato
comma 12 dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 (“ La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi
paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”) e quindi anche in
questo caso, in base alla sentenza citata, si tratta di attività aggiuntive a
quelle contrattualmente previste e come tali devono essere retribuite.
3) Ci sono DS, come è accaduto qui l’anno scorso,
che inseriscono le ore dei corsi di formazione sulla sicurezza nelle attività
collegiali riguardanti tutti i docenti previste dalla lettera a) del comma 3
dell’art. 29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL ma
anche questa scelta è una forzatura per due motivi:
- nel citato comma si parla di partecipazione alle
riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali MA NON di formazione
sulla sicurezza che come è già stato evidenziato essa riguarda la Tutela della salute
nell’ambiente di lavoro che viene disciplinata dagli articoli del Capo II del
CCNL (i già citati art. 72-76) e non la formazione per la piena realizzazione e
sviluppo della professionalità del docente cioè l’insegnamento;
- nel comma 1 dell’art. 29 compare la parola aggiornamento
e formazione ma ovviamente , come è già stato detto in precedenza, in questo
comma ci si riferisce alla formazione e
aggiornamento intesa come attività funzionale all’insegnamento cioè volta alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità come
viene poi chiaramente ribadito negli art. 63 e 64 del Capo VI (La formazione)
del CCNL e che deve essere deliberata dal Collegio dei docenti con il Piano
annuale delle attività di aggiornamento e formazione e deve tener conto anche
di esigenze e opzioni individuali e NON ci si riferisce alla formazione sulla
sicurezza che invece riguarda la Tutela della salute
nell’ambiente di lavoro di ogni
lavoratore.
PERTANTO
COME AGIRE?
1) Si può inviare alla DS l’atto di rimostranza che
si allega e se l’ordine di servizio verrà reiterato oltre alla riserva di
procedere per via sindacale e/o giurisdizionale si potrà chiedere il pagamento
delle ore in base a quanto stabilito dalla sentenza di Verona del 2010 perché
nella nostra fattispecie trattasi di attività aggiuntive da svolgersi al di
fuori dell’orario di lavoro perché nei giorni 17 e 18 dicembre non sussiste
nessun obbligo si servizio in capo ai docenti (vedere pag. 1 e 2) dal momento
che tali attività non sono state deliberate né nel Piano annuale delle
attività (comma 4 dell’art. 28 del CCNL)
né nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione comma
2 art. 63 e comma 1 dell’art. 66 del CCNL) mentre il D.lgs 81/2008 stabilisce
che il corsi di formazione sulla sicurezza debbano essere svolti in orario
di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.
2) Altra possibilità potrebbe essere quella di
inserire le ore del corso di formazione sulla sicurezza nel monte ore delle attività
funzionali all’insegnamento (vedi lettera a comma 3 dell’art. 29 del
CCNL cioè collegi, riunioni per materia e colloqui generali con le famiglie che
sono state deliberate nel Piano annuale delle attività e ammontano a
28 ore) anche se si tratta di una forzatura come è già stato evidenziato in
precedenza alle pagine 9 e 10.
Per inserire queste ore nel Piano annuale delle attività è
necessaria però la delibera del collegio
perché il già citato comma 4 dell’ art. 28 afferma “Il Piano, comprensivo
degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze. Di tale piano è data informazione alle OOSS. di cui all’art. 7” .
Pertanto
- in assenza della delibera del collegio e
- che il già citato
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 all’art. 2 lettera
d) prevede un numero massimo di
partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità
- si potrebbe prevedere la possibilità che i docenti possano scegliere di partecipare al
corso o nei giorni 17 e 18 dicembre o in un periodo successivo e
- se nella seduta del collegio di gennaio sarà approvato e quindi deliberato
l’inserimento delle ore del corso di formazione sulla sicurezza nel monte ore
dei collegi allora tali attività rientreranno nel Piano annuale delle
attività altrimenti si dovrà procedere alla definizione di un
riconoscimento economico con la contrattazione d’istituto per i motivi
precedente esposti.
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