CONTATTAMI

lunedì 11 marzo 2013

Mobilità, il testo dell'ipotesi di contratto e le novità introdotte per l'a.s. 2013/14


da OrizzonteScuola.it (articolo 3/3)


Lalla - Pubblichiamo il testo dell'ipotesi di contratto mobilità a.s. 2013/14 sottoscritto il 06 dicembre 2012 e inviato alla Funzione Pubblica per il prescritto parere. Le domande telematche potranno essere presentate solo quando il Ministero emanerà la relativa ordinanza...

Le novità [fonte Snals]
Nella PREMESSA è stato richiamato, in relazione alla esigenza di stabilità pluriennale dell'organico, anche l'art. 50 della legge n. 35 del 4/4/2012.
All'art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) – al punto 4 è stata prevista la riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l'a.s. 2013/14 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia per verificare eventuali ricadute sul personale di provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI.
Inoltre, sarà riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo, nonché appartenente alle classi C999 e C555, a seguito dell'attuazione degli artt. 13 e 14 della legge 135/2012 di conversione con modifiche del D.L. 95/2012.
All'art. 3/bis – (MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI TRANSITATI NEI RUOLI STATALI) – I docenti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'a.s. 2014/2015, al termine delle operazioni di transito nei ruoli statali previsti dal D.I. 3 agosto 2011, secondo le norme e i punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Sarà valutato, per quanto attiene il servizio e la continuità solo il servizio prestato in qualità di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Non sarà possibile fino all'a.s. 2013/2014 utilizzare i posti disponibili presso l'istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze, gli istituti “Barabino – Galilei” di Genova e l'Istituto “Dossi” di Ferrara, ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, in quanto gli stessi verranno accantonati per il transito di tali docenti.
All'art. 5 – (RIENTRI E RESTITUZIONI A RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA) – al comma 2, è stato precisato che, in caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi dell'art. 5, l'assegnazione della sede definitiva d'ufficio viene effettuata a partire dall'ultima posizione in graduatoria.
All'art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) – al comma 1, punto V, ( Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità ovvero assistenza del figlio referente unico al genitore con disabilità ), è stato aggiunto, ai fini della dichiarazione di convivenza il riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
Al comma 2 ( Esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto ) - al punto b), dopo la condizione prevista per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto, di aver presentato domanda volontaria per l'intero comune o distretto sub-comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore, è stato meglio precisato, in aggiunta a “comune” o il “distretto sub-comunale”.
È stato aggiunto, inoltre, un comma 3 ( Campo di applicazione del sistema delle precedenze ) – tale comma è stato inserito per chiarire che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, e le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.
All'art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) – in tale articolo si è provveduto ad integrare tutte le parti relative alle dichiarazioni personali rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, modificato dall'art. 15 della legge n. 3/2003, prevedendo anche il riferimento all'art. 15. comma 1, della legge 183/2011 (relativa alla decertificazione). In tutti i punti in cui nel contratto è stata citata tale norma è stata eliminata la possibilità alternativa di presentazione di certificato. La necessità di documentazione con certificati è stata lasciata, come obbligo, soltanto per i certificati medici (ivi compresi, ovviamente, quelli relativi alla legge 104/92) e quelli del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa. Inoltre, nella parte finale dell'art. 9, gli uffici competenti sono stati richiamati, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, all'applicazione delle norme del DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 3/2003 e dall'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
All'art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – sono state apportate le seguenti modifiche: al comma 2 – ( Costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado ) - è stato precisato che, nel caso in cui negli anni scolastici precedenti i docenti dell'istituto presso il quale è stato costituito il nuovo percorso con organico autonomo, siano stati assegnati all'organico del nuovo percorso con modalità diverse da quelle previste dal comma 2 (ad es.: mobilità volontaria o d'ufficio), gli stessi mantengono comunque il punteggio della continuità relativo alla titolarità dell'altro organico nello stesso istituto.
Al comma 3 - ( Formulazione delle graduatorie ) - è stato puntualizzato che, nelle operazioni di cui all'art. 20, le precedenze comuni previste all'art. 7 si applicano soltanto per l'esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.
Al comma 4 – ( Disposizioni comuni) – è stata aggiunta una precisazione in relazione al personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o a seguito di presentazione di domanda condizionata, nell'ottennio precedente, da un'istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento; tale personale mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
All'art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) – è stato aggiunto al comma 4, in aggiunta alle precedenti norme relative all'autocertificazione, anche il riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
All'art. 37/bis – (MOBILITA' INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) – è stato aggiunto un comma 8 in cui si prevede, per il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola, non a domanda volontaria, ma per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, la conservazione del diritto di attribuzione del punteggio per la continuità.
All'art. 40 – (INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO) – al comma 4 è stato aggiunto, ai fini dell'autocertificazione ivi prevista, il riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
All'art. 47 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – in analogia a quanto previsto per i docenti all'art. 20, sono state effettuate alcune modifiche ed in particolare: al comma 1 è stato precisato che, ai soli fini della individuazione del perdente posto, si applicano i contenuti dell'art. 7, comma 2, del CCNI; al comma 3 è stato puntualizzato che, ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento, non si tiene conto delle precedenze comuni di cui all'art. 7, comma 1; al comma 4 è stato chiarito che, nella graduatoria unica del singolo dimensionamento, formulata dall'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale, si applica l'art. 7, comma 2. E' stata inoltre inserita una nota 2, (specifica per il personale ATA), per chiarire che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità” l'istituzione scolastica che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.
All'art. 48 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – ( Individuazione del personale ATA perdente posto) –al comma 17 e al comma 19 è stato precisato quanto già previsto per i DSGA all'art. 47. Infatti, nella individuazione del personale ATA soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica, nella formulazione della graduatoria unica (distinta per profilo), è stato puntualizzato che si applica l'art. 7, comma 2, del CCNI. Invece, è stato precisato, al comma 19, punto IV che non si tiene conto delle precedenze di cui all'art. 7, comma 1, ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.
Sono stati previsti due commi aggiuntivi, comma 23 e comma 24 ed una nota 2 identica alla nota 2 inserita all'art. 47 per i DSGA. Al comma 23 è stata prevista, per il personale ATA che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica a seguito di dimensionamento, la possibilità di produrre domanda di trasferimento, negli stessi termini previsti per il personale soprannumerario. Al comma 24 è stato precisato, per il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o a domanda condizionata, nell'ottennio precedente da una scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
All'art. 49 – (PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE) – è stato modificato il titolo sostituendo il termine “ soprannumerario ” con “ in esubero ”. Inoltre anche al comma 1, è stata sostituita la terminologia “ in soprannumero ” con “ in esubero ”.
All'art. 50 – (MOBILITA' PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE) – al comma 1 è stato precisato, in aggiunta a quanto già previsto per il personale appartenente a profili in esubero, l'espressione “ nei limiti numerici dell'esubero stesso ”; al comma 2, in relazione alla mobilità professionale tra profili diversi della stessa area (per la quale era già previsto che tale mobilità si potesse disporre unicamente per il personale in possesso dei requisiti per l'accesso al profili richiesto), l'importante precisazione che il passaggio dall'area A - collaboratori scolastici, all'area AS – collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie -, (e viceversa), si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area.
All'art. 52 – (ASSISTENTI TECNICI) – al comma 4, ai fini delle autocertificazioni ivi previste, è stato aggiunto il riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011, richiamando gli uffici all'osservanza della normativa in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive.
Per quanto riguarda le TABELLE DI VALUTAZIONE, relative sia al personale docente ed educativo che al personale ATA, non sono state apportate modifiche alle stesse. Va evidenziato, però, che in più note relative alle tabelle  è stato effettuato l'aggiornamento normativo della decertificazione, con il richiamo all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
Allegato F – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA – è stata effettuata una rinumerazione delle fasi e sono state attuate alcune precisazioni nelle stesse.

Nessun commento:

Posta un commento