da OrizzonteScuola.it (articolo 3/3)
Lalla - Pubblichiamo il testo dell'ipotesi di
contratto mobilità a.s. 2013/14 sottoscritto il 06 dicembre 2012 e
inviato alla Funzione Pubblica per il prescritto parere. Le domande
telematche potranno essere presentate solo quando il Ministero emanerà
la relativa ordinanza...
Le novità [fonte Snals]
Nella PREMESSA è stato richiamato, in relazione alla
esigenza di stabilità pluriennale dell'organico, anche l'art. 50 della
legge n. 35 del 4/4/2012.
All'art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E
DECORRENZA DEL CONTRATTO) – al punto 4 è stata prevista la riapertura
del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto
firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l'a.s.
2013/14 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia per
verificare eventuali ricadute sul personale di provvedimenti emanati
successivamente alla sottoscrizione del CCNI.
Inoltre, sarà riaperto il confronto negoziale per definire la
mobilità del personale docente inidoneo, nonché appartenente alle classi
C999 e C555, a seguito dell'attuazione degli artt. 13 e 14 della legge
135/2012 di conversione con modifiche del D.L. 95/2012.
All'art. 3/bis – (MOBILITA' TERRITORIALE E
PROFESSIONALE DEI DOCENTI TRANSITATI NEI RUOLI STATALI) – I docenti
transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e
Ferrara, potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale
a partire dall'a.s. 2014/2015, al termine delle operazioni di transito
nei ruoli statali previsti dal D.I. 3 agosto 2011, secondo le norme e i
punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Sarà valutato, per quanto
attiene il servizio e la continuità solo il servizio prestato in qualità
di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Non sarà possibile
fino all'a.s. 2013/2014 utilizzare i posti disponibili presso l'istituto
“Leonardo da Vinci” di Firenze, gli istituti “Barabino – Galilei” di
Genova e l'Istituto “Dossi” di Ferrara, ai fini della mobilità
territoriale e professionale in entrata, in quanto gli stessi verranno
accantonati per il transito di tali docenti.
All'art. 5 – (RIENTRI E RESTITUZIONI A RUOLO O
QUALIFICA DI PROVENIENZA) – al comma 2, è stato precisato che, in caso
di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai
sensi dell'art. 5, l'assegnazione della sede definitiva d'ufficio viene
effettuata a partire dall'ultima posizione in graduatoria.
All'art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED
ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) – al comma 1, punto V,
( Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità ovvero assistenza
del figlio referente unico al genitore con disabilità ), è stato
aggiunto, ai fini della dichiarazione di convivenza il riferimento
all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
Al comma 2 ( Esclusione dalla graduatoria di istituto per
l'individuazione dei perdenti posto ) - al punto b), dopo la condizione
prevista per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione
del perdente posto, di aver presentato domanda volontaria per l'intero
comune o distretto sub-comunale del domicilio dell'assistito o, in
assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore, è stato meglio
precisato, in aggiunta a “comune” o il “distretto sub-comunale”.
È stato aggiunto, inoltre, un comma 3 ( Campo di applicazione del
sistema delle precedenze ) – tale comma è stato inserito per chiarire
che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli
fini delle operazioni di mobilità volontaria, e le precedenze comuni di
cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione
dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.
All'art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) – in
tale articolo si è provveduto ad integrare tutte le parti relative alle
dichiarazioni personali rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000,
modificato dall'art. 15 della legge n. 3/2003, prevedendo anche il
riferimento all'art. 15. comma 1, della legge 183/2011 (relativa alla
decertificazione). In tutti i punti in cui nel contratto è stata citata
tale norma è stata eliminata la possibilità alternativa di presentazione
di certificato. La necessità di documentazione con certificati è stata
lasciata, come obbligo, soltanto per i certificati medici (ivi compresi,
ovviamente, quelli relativi alla legge 104/92) e quelli del Ministero
degli Esteri e del Ministero della Difesa. Inoltre, nella parte finale
dell'art. 9, gli uffici competenti sono stati richiamati, in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive, all'applicazione delle norme
del DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 3/2003 e
dall'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
All'art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO
CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – sono state
apportate le seguenti modifiche: al comma 2 – ( Costituzione di nuovi
percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo
grado ) - è stato precisato che, nel caso in cui negli anni scolastici
precedenti i docenti dell'istituto presso il quale è stato costituito il
nuovo percorso con organico autonomo, siano stati assegnati
all'organico del nuovo percorso con modalità diverse da quelle previste
dal comma 2 (ad es.: mobilità volontaria o d'ufficio), gli stessi
mantengono comunque il punteggio della continuità relativo alla
titolarità dell'altro organico nello stesso istituto.
Al comma 3 - ( Formulazione delle graduatorie ) - è
stato puntualizzato che, nelle operazioni di cui all'art. 20, le
precedenze comuni previste all'art. 7 si applicano soltanto per
l'esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti
posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della
titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.
Al comma 4 – ( Disposizioni comuni) – è stata
aggiunta una precisazione in relazione al personale trasferito d'ufficio
senza aver prodotto domanda o a seguito di presentazione di domanda
condizionata, nell'ottennio precedente, da un'istituzione scolastica
coinvolta nelle operazioni di dimensionamento; tale personale mantiene
il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in
mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle
condizioni di cui all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
All'art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) – è stato aggiunto al comma 4, in
aggiunta alle precedenti norme relative all'autocertificazione, anche il
riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
All'art. 37/bis – (MOBILITA' INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) – è
stato aggiunto un comma 8 in cui si prevede, per il docente di religione
interamente utilizzato in altra scuola, non a domanda volontaria, ma
per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, la
conservazione del diritto di attribuzione del punteggio per la
continuità.
All'art. 40 – (INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI
PERDENTI POSTO) – al comma 4 è stato aggiunto, ai fini
dell'autocertificazione ivi prevista, il riferimento all'art. 15, comma
1, della legge 183/2011.
All'art. 47 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
– DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – in analogia a quanto previsto per i docenti
all'art. 20, sono state effettuate alcune modifiche ed in particolare:
al comma 1 è stato precisato che, ai soli fini della individuazione del
perdente posto, si applicano i contenuti dell'art. 7, comma 2, del CCNI;
al comma 3 è stato puntualizzato che, ai fini della riassegnazione
della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento, non si tiene
conto delle precedenze comuni di cui all'art. 7, comma 1; al comma 4 è
stato chiarito che, nella graduatoria unica del singolo dimensionamento,
formulata dall'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale, si applica
l'art. 7, comma 2. E' stata inoltre inserita una nota 2, (specifica per
il personale ATA), per chiarire che si considera “istituzione scolastica
di precedente titolarità” l'istituzione scolastica che mantiene la
presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se
tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del
dimensionamento.
All'art. 48 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – (
Individuazione del personale ATA perdente posto) –al comma 17 e al comma
19 è stato precisato quanto già previsto per i DSGA all'art. 47.
Infatti, nella individuazione del personale ATA soprannumero conseguente
al dimensionamento della rete scolastica, nella formulazione della
graduatoria unica (distinta per profilo), è stato puntualizzato che si
applica l'art. 7, comma 2, del CCNI. Invece, è stato precisato, al comma
19, punto IV che non si tiene conto delle precedenze di cui all'art. 7,
comma 1, ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del
singolo dimensionamento.
Sono stati previsti due commi aggiuntivi, comma 23 e comma 24 ed una
nota 2 identica alla nota 2 inserita all'art. 47 per i DSGA. Al comma 23
è stata prevista, per il personale ATA che ha acquisito la titolarità
nella nuova istituzione scolastica a seguito di dimensionamento, la
possibilità di produrre domanda di trasferimento, negli stessi termini
previsti per il personale soprannumerario. Al comma 24 è stato
precisato, per il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto
domanda, o a domanda condizionata, nell'ottennio precedente da una
scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, il diritto al
rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una
delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni
previste dall'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
All'art. 49 – (PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO
PROVINCIALE) – è stato modificato il titolo sostituendo il termine “
soprannumerario ” con “ in esubero ”. Inoltre anche al comma 1, è stata
sostituita la terminologia “ in soprannumero ” con “ in esubero ”.
All'art. 50 – (MOBILITA' PROFESSIONALE E
RICONVERSIONE DEL PERSONALE) – al comma 1 è stato precisato, in aggiunta
a quanto già previsto per il personale appartenente a profili in
esubero, l'espressione “ nei limiti numerici dell'esubero stesso ”; al
comma 2, in relazione alla mobilità professionale tra profili diversi
della stessa area (per la quale era già previsto che tale mobilità si
potesse disporre unicamente per il personale in possesso dei requisiti
per l'accesso al profili richiesto), l'importante precisazione che il
passaggio dall'area A - collaboratori scolastici, all'area AS –
collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie -, (e viceversa),
si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area.
All'art. 52 – (ASSISTENTI TECNICI) – al comma 4, ai
fini delle autocertificazioni ivi previste, è stato aggiunto il
riferimento all'art. 15, comma 1, della legge 183/2011, richiamando gli
uffici all'osservanza della normativa in materia di certificati e di
dichiarazioni sostitutive.
Per quanto riguarda le TABELLE DI VALUTAZIONE,
relative sia al personale docente ed educativo che al personale ATA, non
sono state apportate modifiche alle stesse. Va evidenziato, però, che
in più note relative alle tabelle è stato effettuato l'aggiornamento
normativo della decertificazione, con il richiamo all'art. 15, comma 1,
della legge 183/2011.
Allegato F – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI
TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA – è stata effettuata una
rinumerazione delle fasi e sono state attuate alcune precisazioni nelle
stesse.
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