Interrogazione presentata da:
Catalfo, Serra, Montevecchi, Anitori, Morra, Mussini, Lucidi, Vacciano,
Bignami, Nugnes, Moronese, Girotto, Pepe
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca –
Premesso che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto
sulla spending review , all’articolo 14, relativo alla “Riduzione delle
spese di personale”, prevede:
1) al comma 13 che: “Il personale docente dichiarato permanentemente
inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, (…) transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (…)”;
2) al comma 14 che: “Il personale docente attualmente titolare della
classi di concorso C999 e C555, (…) transita nei ruoli del personale non
docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o
collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. (…)”;
3) al comma 15 che: “Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, (…)
sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e
14″;
considerato che: in conseguenza di ciò, il personale interessato
dalle disposizioni legislative è in attesa dell’adozione del decreto
interministeriale previsto; ad oggi, nonostante numerosi, e quasi
giornalieri, annunci non ufficiali di imminente emanazione, tale decreto
attuativo non è stato ancora adottato;
considerato inoltre che: quanto disposto dal decreto sulla spending
review, a parere degli interroganti, danneggia significativamente sia il
personale docente permanentemente inidoneo, sia gli insegnanti
tecnico-pratici delle classi di concorso C555 e C999, i quali saranno,
in conseguenza dell’adottando decreto interministeriale, dirottati sui
ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
in particolare, in riferimento alla qualità delle prestazioni
nell’ambiente scolastico, i firmatari del presente atto di sindacato
ispettivo ritengono opportuno evidenziare che gli standard di
funzionalità degli uffici di segreteria potrebbero essere compromessi
dalla diminuzione di personale formato ed esperto nelle procedure
amministrative, finanziarie e organizzative gestite dalle scuole per
l’attuazione dell’offerta formativa; infatti, per quanto riguarda i
docenti da demansionare (circa 3.000 quelli che hanno gravi problemi di
salute) si rileva che gli stessi, che peraltro rappresentano il
personale più prossimo alle soglie della pensione, sarebbero chiamati ad
intraprendere un ruolo, quello di assistente amministrativo, divenuto
molto complesso, oltre che gravoso, a seguito sia delle numerose azioni
di decentramento che dei tagli agli organici occorsi negli ultimi anni;
ad opinione degli interroganti, il previsto ricambio del personale ATA
gradualmente collocato in quiescenza con il personale affetto da
problematiche di salute psicofisiche creerà la difficile situazione in
cui il personale ATA rimanente in servizio dovrà confrontarsi con
colleghi non formati per il lavoro da svolgere; appare altamente
probabile che i dipendenti affetti da gravi patologie, fisiche e o
psichiche che siano, necessitino di soventi visite mediche, oppure
possano incorrere in aggravamenti delle proprie condizioni di salute,
essendo costretti ad assentarsi frequentemente per la cure.
Circostanza che costringerebbe l’istituzione scolastica a ricorrere
nuovamente a figure supplenti; l’adozione del decreto interministeriale,
a giudizio degli interroganti, non potrà che essere foriera di
conseguenze nefaste sui piani dell’offerta formativa (POF) delle singole
istituzioni scolastiche, le quali, evidentemente, non potranno più
vantare, tra l’altro, la possibilità di offrire i servizi di biblioteca
ed organizzazione di conferenze, attualmente gestiti dalla maggior parte
dei docenti inidonei, nonché delle cosiddette funzioni strumentali,
ovvero delle esercitazioni di laboratorio, attualmente gestite dagli
insegnanti tecnico pratici (ITP) delle classi di concorso citate;
occorre ricordare che gli insegnanti dichiarati “inidonei”, lo sono per
la sola docenza frontale che svolgevano in precedenza, e, in conseguenza
della dichiarazione di inidoneità, hanno già subito un raddoppiamento
de facto dell’orario lavorativo, essendo gli stessi stati assegnati a
funzioni diverse dall’insegnamento; la maggior parte dei docenti
inidonei si è infatti specializzata nell’educazione alla lettura ed alla
ricerca in tutti i livelli scolastici. Tale politica è considerata un
investimento in tutte le nazioni più avanzate.
Ad opinione degli interroganti la scuola non deve privarsi di quelle
figure che finora hanno fornito un valido supporto ai progetti
dell’offerta formativa e mantengono funzionanti e vitali biblioteche
scolastiche, nell’ottica di un arricchimento extracurricolare
dell’offerta complessiva della scuola; in conseguenza di quanto esposto,
gli interroganti ritengono che si realizzerà una concreta violazione
del diritto allo studio, costituzionalmente garantito (art. 34 della
Costituzione), per i ragazzi che frequenteranno gli istituti nei quali
gli effetti della normativa in questione si enucleeranno; ritenuto che, a
giudizio degli interroganti: rappresenta un fatto di inaudita gravità
che il richiamato personale scolastico non veda riconosciuto neppure il
diritto alla riallocazione lavorativa obbligatoria nella stessa scuola
o, in alternativa, almeno nella provincia di appartenenza; le
disposizioni di cui sopra contrastano direttamente con il disposto
dell’articolo 2103 del codice civile, il quale, tra l’altro dispone che:
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione”.
Nel caso di specie, il passaggio dei docenti dichiarati inidonei al
personale ATA costituirebbe un azzeramento delle competenze, oltre ad un
accanimentonei confronti di una categoria debole ed una violazione alla
dignità delle persone; per quanto innanzi riportato, il passaggio
obbligato in profilo e mansioni diverse, discendente dall’adottando
decreto ministeriale, dovrebbe considerarsi un atto illegittimo; occorre
sottolineare che l’attuazione della disposizione normativa di rango
primario (il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), senza una
previa verifica della possibilità di utilizzo dei docenti non idonei
come assistenti e senza un percorso professionalizzante, rappresenta
evidentemente un demansionamento che, se portato all’attenzione del
giudice del lavoro, vedrebbe, in tutta probabilità, soccombente il
Ministero con l’aggravio di spese legali; fatte all’uopo salve, ed
impregiudicate, le possibilità dei singoli lavoratori di adire azioni
legali a tutela dei propri diritti di soggetti malati, le citate
disposizioni non hanno alcun rispetto per i problemi di salute, molto
spesso anche particolarmente gravi, sofferti da questa tipologia di
personale della scuola, il quale, a seguito dell’adozione del decreto
attuativo atteso, rischia di doversi confrontare anche con le difficoltà
connesse alla mobilità territoriale. Non risulterebbe esclusa neppure
la mobilità intercompartimentale;
ritenuto inoltre che secondo gli interroganti le disposizioni di cui
all’articolo 14 del decreto-legge riuscirebbero nel difficile obiettivo
di danneggiare tutti i lavoratori coinvolti, ed in particolare:
gli ITP perché costretti al transito nel personale ATA;
i docenti inidonei perché, oltre al cambio di ruolo, ovviamente
demansionante, imposto ex lege, rischiano anche di ritrovarsi, magari in
età prossima al collocamento in quiescenza, a confrontarsi con il
pendolarismo, mentre combattono con patologie non minori;
il personale ATA precario, il quale rischia di attendere invano una
stabilizzazione, quale quella contingentata annualmente prevista, in
futuro non più possibile a causa dell’occupazione di tutti i posti
vacanti e disponibili da parte del personale transitato da altri ruoli,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della complessità delle problematiche esposte;
in quali tempi preveda di adottare il decreto interministeriale di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell’economia e delle finanze, che regola il passaggio
dei docenti inidonei e degli ITP nei ruoli del personale ATA, così come
previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; se, nelle more della
formazione del nuovo Governo, che dovrà godere della fiducia delle
Camere elette per la XVII Legislatura, il Ministro ad oggi in carica non
intenda astenersi dall’adozione dello stesso decreto, così da
permettere l’avvio di opportune iniziative legislative, auspicabilmente
modificative delle disposizioni vigenti, al fine di poter nuovamente
tutelare i diritti dei lavoratori delle categorie citate.
Nessun commento:
Posta un commento